Locazione

Affitto, se si litiga sui canoni non pagati decide comunque il Tribunale

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di Selene Pascasi


La competenza per i crediti locatizi, a prescindere dal valore, è sempre del Tribunale. Lo scrive la Corte di cassazione con sentenza n. 28041 del 31 ottobre 2019 (relatore Iannello).

La competenza
La vicenda nasce da un'ingiunzione con cui un Giudice di pace obbliga il titolare di una ditta individuale a pagare alla società proprietaria degli immobili locatigli ad uso commerciale, circa 2.500 euro per canoni residui. Ingiunzione cui l'uomo si oppone eccependo – oltre all'insussistenza del credito – l'incompetenza per materia del Giudice di pace. In materia di locazione di immobili urbani, rileva, l'unico ad avere competenza è il tribunale. Rilievo accolto e decreto ingiuntivo revocato.

In appello
La locatrice, però, formula appello contestando la decisione e ribadendo la fondatezza della sua pretesa. Prima di entrare nel merito della vicenda, il tribunale trevigiano accoglie la censura d'incompetenza sulla scorta del principio dettato dalla Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza n. 21582/2011) secondo cui è competente il Giudice di pace (nei limiti della competenza per valore) per le controversie su domande che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile. Ma, ritenutosi comunque investito come giudice di appello e dato atto dell'intervenuto parziale pagamento, condanna l'inquilina ai canoni residui.

Il «difetto d'interesse»
L'inquilino, però, porta lo scontro in Cassazione dove ripropone la questione incompetenza. Quanto sancito dalle Sezioni unite, sostiene, non sarebbe pernitente posto che, in quell'occasione, la Corte aveva interpretato il primo comma della norma del Codice di procedura civile, lasciando intatta la portata del restante parte della norma che salva l'ipotesi in cui la materia sia riservata alla competenza di un altro giudice. Motivo, per la Cassazione, inammissibile per difetto di interesse.

A ben vedere, infatti, il Tribunale si era pronunciato in veste di giudice di appello nel merito, esattamente come avrebbe fatto se avesse affermato l'infondatezza della censura sulla competenza. La decisione del giudice di pace, quindi, era sostanzialmente corretta. Peraltro, prosegue il collegio di legittimità, ove su “declinatoria di competenza” da parte del giudice di pace sia proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia, il Tribunale, se la censura è infondata, è investito – per effetto devolutivo dell'impugnazione – dell'esame del merito in quanto giudice d'appello.

La procedura corretta
Se, invece, la censura sulla “declinatoria di competenza” sia fondata, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, il Tribunale, dichiarata nulla la sentenza contestata, deve pronunciarsi sul merito senza rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio (Cassazione n. 13623/2015).

In altre parole, il Tribunale di Treviso, adito in sede di appello dalla proprietaria e quindi investito della questione, non poteva esimersi dal deciderne il merito.

Circa, poi, la valvola “di salvezza” dell'articolo 7 del Codice di rito, la Corte di cassazione ricorda come la competenza generale per valore del giudice di pace è soggetta ad un triplice limite: a) valore della richiesta; b) valore mobiliare dell'azione; c) mancanza di competenza per materia di un altro giudice. Ebbene, focalizzando l'attenzione sul secondo (carattere mobiliare dell'azione), andrà tenuto conto del petitum mediato (somma di denaro) e non del fatto costitutivo da cui nasca la pretesa che, perciò, potrebbe riguardare pure la lesione di un diritto, reale o personale, su di un bene immobile.

Così, seguendo il ragionamento tracciato dalle Sezioni unite, quando la pretesa creditoria abbia la propria fonte in un rapporto locativo, trattandosi di materia riservata alla competenza del Tribunale, la competenza del Giudice di pace sarà esclusa anche per domande che vertano su crediti pecuniari di importo non eccedente i cinquemila euro. Ricorso, quindi, inammissibile.

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