Condominio

Al condomino moroso si può sospendere il riscaldamento e l’acqua calda

Due i requisiti: che il mancato pagamento si protragga da almeno un semestre e che si tratti di servizi condominiali godibili separatamente.

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di Gianpaolo Aprea

Un condominio creditore nei confronti di un condòmino si è rivolto al Tribunale di Perugia. Chiede l'immediata sospensione del servizio di erogazione di acqua calda e riscaldamento nei confronti del moroso e di essere autorizzato ad effettuare gli interventi tecnici necessari per il distacco. Inoltre, il condominio deduce che, a fronte del deficit di cassa connesso alle situazioni di morosità, è possibile procedere ai sensi dell'articolo 63 disposizioni per l’attuazione del Codice civile. Pertanto, è possibile vietare l'uso dei servizi condominiali godibili separatamente. Tra questi acqua calda e riscaldamento, quali servizi gestiti a livello condominiale ed i cui oneri vengono ricompresi nei canoni condominiali. Ritiene però opportuno ottenere una specifica autorizzazione da parte del Tribunale.

La decisione
Per il Tribunale, nella sentenza 5113/2021 depositata il 20 dicembre, la domanda è fondata. Nel caso di specie si può applicare l'articolo 63, comma 3, disposizioni attuative Codice civile.L'articolo richiede dei requisiti per la legittima sospensione dalla fruizione dei servizi quali il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre nonché la possibilità di godimento separato dei servizi comuni.Orbene, risulta che i servizi di cui si chiede la sospensione relativamente all'immobile di proprietà del resistente sono tutti suscettibili di godimento separato e che la morosità si è protratta ben oltre il semestre.

Il legislatore, nell'attribuire la facoltà di sospensione all'amministratore, non ha però operato alcuna distinzione tra servizi essenziali e non essenziali.Di conseguenza, deve ritenersi che nessuna interpretazione costituzionalmente orientata possa spingersi fino al punto di introdurre tale distinzione, anche perché altrimenti l'articolo 63 vedrebbe irragionevolmente limitato il proprio ambito di operatività a casi del tutto marginali, essendo considerabili essenziali non solo il servizio idrico, ma anche quello di erogazione dell'energia elettrica e del gas.L'intenzione perseguita dal legislatore della riforma del condominio era quella che l'ente di gestione si faccia carico ad oltranza (e quindi oltre il limite di legge dei sei mesi) della morosità del singolo. Circostanza che verrebbe ad esporre lo stesso condominio al rischio di iniziative recuperatorie ed esecutive da parte dei propri fornitori.

Le intenzioni del legislatore
Il fondamento dell'articolo 63, dunque, è proprio quello di attribuire all'amministratore di condominio uno strumento di tutela, che sia idoneo a interrompere un'erogazione di servizi la cui spesa, a maggior ragione, potrebbe finire per gravare sui condòmini virtuosi, giusto il disposto del comma 2 del medesimo articolo 63 Codice civile.Solo riguardo al servizio idrico è dettata una disciplina espressamente posta a tutela dell'utente moroso che versi in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, con la previsione di un quantitativo minimo di erogazione da garantirsi in ogni caso. Va da sé che la prova dello stato di bisogno deve indubbiamente essere fornita o, almeno, allegata da chi assume di versare in detta condizione.In conclusione il Tribunale autorizza il condominio nei confronti della proprietà del condomino moroso ad interrompere, mediante apposizione di sigilli e comunque mediante la soluzione tecnica meno gravosa ed invasiva, l'afflusso dell'acqua calda e per il riscaldamento dalle tubazioni condominiali.

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