Il TAR Campania chiarisce che la sola comproprietà non basta a giustificare l’ordine di rimozione dell’amianto. Occorre verificare che il destinatario abbia la materiale disponibilità dell’immobile e la concreta possibilità di eseguire gli interventi richiesti.

La sola comproprietà di un immobile non è sufficiente a giustificare un ordine di rimozione dell’amianto. L’amministrazione deve verificare che il destinatario del provvedimento abbia l’effettiva disponibilità del bene e sia concretamente in grado di eseguire gli interventi prescritti.
È quanto chiarisce il TAR Campania, Napoli, Sez. V, con la sent. 30 giugno 2026, n. 4182, che ha annullato un’ordinanza sindacale, limitatamente alla posizione dei ricorrenti, perché adottata senza un’adeguata verifica...


