Amministratore di condominio: senza rendiconto niente rimborso delle spese anticipate
Spetta all'ex amministratore documentare le anticipazioni fatte a favore del condominio con fondi propri
Per ottenere il rimborso delle somme anticipate dall'amministratore è necessario che il rendiconto approvato dimostri l'esistenza di un disavanzo colmato dall'amministratore stesso. Quest'ultimo deve poi documentare tali anticipazioni con l'evidenza contabile di utilizzo di fondi propri. Non è sufficiente giustificarle e motivarle con una prevalenza in bilancio delle uscite rispetto alle somme introitate. Va invece prodotta la documentazione giustificativa dalla quale poter rilevare gli esborsi effettuati dall'amministratore con propri fondi, per mancanza di cassa condominiale. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Catania numero 4100 del 10 dicembre 2020.
Il fatto
L'ex amministratore citava in giudizio il condominio chiedendo il pagamento in suo favore di circa 11mila euro, quale rimborso delle anticipazioni effettuate in favore dello stesso condominio durante la sua attività di amministratore. Il Condominio contestava la domanda, sostenendo che al momento del passaggio delle consegne il nuovo amministratore non era a conoscenza di alcun credito del suo predecessore. Mancano dunque le prove del credito, che non trova riscontro nei bilanci e nelle pezze di appoggio.Il Tribunale di Catania ha ritenuto valide le difese del condominio, rigettando la richiesta di rimborso dell'amministratore.
Rendiconto
Il giudice siciliano ricorda che per ottenere il rimborso delle somme anticipate dall'amministratore è necessario che il rendiconto approvato dimostri l'esistenza di un disavanzo colmato dal parte dell'amministratore stesso. In assenza di un rendiconto approvato dall'assemblea, l'amministratore non potrà ricorrere in giudizio per ottenere la restituzione delle somme anticipate.Nel caso di specie, il rendiconto relativo all'anno di svolgimento dell'incarico dell'ex amministratore non risulta approvato dall'assemblea condominiale. E già tale circostanza preclude irrimediabilmente la richiesta di rimborso.
Onere della prova
Peraltro – aggiunge il tribunale – spetta all'amministratore uscente non solo l'onere di dimostrare attraverso documenti gli esborsi sostenuti nell'interesse del condominio, ma anche quello di dimostrare le modalità di esecuzione del mandato per consentire all'assemblea dei condomini una valutazione in ordine al rispetto dei canoni della buona amministrazione.Su questo specifico punto, il giudice richiamata la sentenza della Cassazione 13878 del 2010: «In tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex articolo 1720 Codice civile, sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, l'amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati».
« L'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali all'individuazione a al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico».
Conclusioni
Nella fattispecie, l'amministratore non ha dato prova della modalità di esecuzione del mandato, né ha fornito al giudice alcuna prova a sostegno della propria domanda di rimborso.Non è sufficiente la presenza tra le passività della voce «amministratore c/anticipi di fine gestione». «Le anticipazioni dell'amministratore – si legge nella sentenza – andavano documentate con l'evidenza contabile di utilizzo di fondi propri; infatti, non è sufficiente giustificarle e motivarle con una prevalenza delle uscite rispetto alle somme introitate; andava prodotta a giudizio la documentazione giustificativa dalla quale poter rilevare gli esborsi effettuati dall'amministratore con propri fondi, per mancanza di cassa condominiale».
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