Le semplificazioni introdotte dal Salva Casa per i cambi di destinazione d’uso verticali riguardano le singole unità immobiliari e non possono essere automaticamente estese alla trasformazione dell’intero edificio.

La disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso, a seguito delle modifiche apportate all’art. 23-ter del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, dal D.L. 69 del 29 maggio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 105 del 24 luglio 2024, non può essere interpretata nel senso dell’introduzione di una generale fungibilità tra le diverse categorie funzionali urbanisticamente rilevanti, né consente di ricondurre indistintamente al regime di favore delineato dal cosiddetto “Salva Casa” qualsiasi trasformazione...


