Chiosco bar sulla spiaggia: necessario il previo permesso di costruire
Anche se la normativa regionale non lo prevede per manufatti destinati a servizi minimi
Installare un manufatto utilizzato come abitazione, ambiente di lavoro o deposito, necessita di una previa autorizzazione sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Rispondendo alle esigenze del punto 5 dell'articolo 3 del Testo unico dell'edilizia, la Cassazione, pronunciandosi con la sentenza 14539 del 2020, ha dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento di euro 2.000,00 per le spese processuali, il ricorso presentato dal gestore di uno stabilimento balneare contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato integralmente la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Taranto.
La pronuncia di merito
Quest'ultima, aveva condannato l'attore alla pena di un mese e quindici giorni di arresto per aver realizzato dei lavori per la costruzione di un chiosco bar avente la superficie di 40 mq., in assenza del prescritto permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.
I motivi del ricorso alla Suprema corte
Nel ricorso in Cassazione, articolato in tre motivi, il gestore lamentava la mancata corrispondenza tra l'imputazione in cui veniva contestata la sola violazione dell'articolo 181 Dlgs 42/2004 che punisce l'esecuzione di lavori senza autorizzazione, e la condanna con la quale gli veniva sanzionato il reato basandosi sulle disposizioni dell'articolo 44 Dpr 380/2001, non tenendo conto dell'ordinamento sovranazionale che impone di comunicare all'imputato i fatti materiali che gli vengono contestati e in maniera dettagliata della qualificazione giuridica data a questi fatti.
L'imputato sosteneva, inoltre, che l'intervento edilizio era stato regolarmente autorizzato dal Comune, smentendo, in questo modo l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale la concessione demaniale ed il permesso di costruire dovevano essere considerati due titoli ontologicamente distinti.
Non solo, ma il manufatto completamente in legno ed appoggiato sulla sabbia con utilizzo solo per novanta giorni l'anno, rispondeva alle disposizioni della concessione demaniale che non richiede alcun permesso di costruire rientrando tra le opere escluse dall'articolo 3 Testo unico edilizia. Ragione per cui, alla luce della normativa regionale l'opera doveva ritenersi consentita escludendo la punibilità del reato per effetto dell'adempimento di un dovere imposto dalla Pubblica autorità.
La decisione
La Cassazione ha escluso che l'esame della condotta contestata non abbia consentito all'imputato di svolgere le proprie difese in quanto era la stessa imputazione a descrivere due specifiche ed autonome condotte, costituite l'una dalla mancanza del titolo edilizio e l'altra dall'assenza del nulla osta ambientale, sulle quali l'imputato si è ampiamente difeso in entrambi i gradi di giudizio, come risulta da entrambe le pronunce di merito.
L'articolo 521 Codice di procedura penale, comma 1, trova come parametro la lesività del conflitto configurabile tra il diritto di difesa dell'imputato da un lato e l'esercizio del potere-dovere con cui il giudice ripristina la legalità nella definizione del fatto reato dall'altro. Un conflitto che non comporta alcuna lesione del diritto di difesa.
Quanto alla regolare concessione demaniale concessa dal Comune, in linea con la Legge regionale Puglia del 10 aprile 2018 numero 17 che consentirebbe l'installazione su suolo pubblico di manufatti destinati a servizi minimi, questa normativa non esclude il reato. In materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali, anche delle Regioni a Statuto speciale, anche se munite di competenza legislativa esclusiva, devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, nel cui ambito sono ricomprese le disposizioni che definiscono le categorie degli interventi edilizi, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non entrare in contrasto con questi principi.
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