Condominio

Come realizzare l’impianto centralizzato in un supercondominio

Con quali procedure e maggioranze un complesso con riscaldamento centralizzato per 6 palazzine può realizzare un impianto centralizzato a singolo edificio. Serve un progetto preventivo?

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di Rosario Dolce

A cura di Smart24 Condominio

Il caso prospettato dal lettore riguarda la fattispecie del supercondominio, positivizzato con l'articolo 1117 bis codice civile. Ciò posto, in tutti i casi in cui è presente un impianto di riscaldamento comune per il distacco è necessario rispettare le regole previste dal comma 4 dell’art. 1118 del Codice civile in base al quale “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.

Quindi per il distacco è necessaria una perizia tecnica che attesti che non ci saranno conseguenze negative per i proprietari/condominiii (che resteranno allacciati), ma sembrerebbe non occorrere l’approvazione da parte dell’assemblea generale, anche se pare sempre consigliabile ricorrervi per definire formalmente i rapporti giuridici preesistenti e postumi in ordine alla gestione dell'impianto comune.

Nondimeno, dal punto di vista pratico può essere utile richiamare l'attuale dibattito sul tema affrontato dal lettore in relazione al superbonus del 110% .Infatti, qualora in un condominio costituito da più edifici (supercondominio) la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche ma tale risultato sia raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto di tali ulteriori interventi.

Lo ha chiarito l' Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 94 del 2021 . La verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli appositi APE convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.

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