Condominio

Compensi di legge per gli amministratori di condominio in zona sismica

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di Saverio Fossati

Dallo 02,% a 2% delle spese: sono i compensi per le attività svolte dagli amministratori condominiali nelle zone colpite da sisma ( di fatto, mezza Italia ) in relazione agli interventi di ricostruzione. Lo stabilisce l’ordinanza 76 del 2 agosto 2019 del commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 «Disposizioni in materia di spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari. Modifiche alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017», pubbblicata sulla Gazetta ufficiale n. 276 del 25 novembre 2019.

I controlli
Nel concreto, la norma ha lo scopo di facilitare il compito degli uffici pubblici che devono svolgere l'istruttoria relativa alle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari nelle zone sismiche, visto che anche le loro parcelle rientrano nell’ambito dei contributi pubblici.

I requisiti
Per ottenere il compenso gli amministratori dovranno possedere i requisiti di cui all'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio (formazione obbligatoria, diploma di scuola superiore e assenza di condanne per determinati reati).

I compensi
Le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire
interventi unitari, compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del:
a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro;
b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a
250.000 euro;
c) 0,8% del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a
500.000 di euro;
d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a
2.000.000 di euro;
e) 0,2% del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro.
L'importo definito, si legge nell’ordinanza, è unico e omnicomprensivo sia delle spese per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio sia delle spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari.

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