Condominio cambia fornitore del gas ma dimentica la voltura: niente rimborso al precedente che ha pagato
Secondo il tribunale, fatture (e scritture contabili) non bastano a provare il credito, se non accompagnate da ulteriori elementi di prova
Non basta una fattura per ottenere il rimborso delle spese di consumo di gas dei condòmini, che il precedente fornitore ha dovuto pagare al nuovo perché il condominio si è dimenticato di volturare il nuovo contratto. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Napoli numero 4261 del 5 maggio 2021.
Revocato il decreto ingiuntivo a favore della precedente fornitrice
Il condominio, dopo la disdetta, aveva attivato una nuova fornitura di gas, senza però provvedere alla voltura del contratto a suo nome. Sicché l'utenza era rimasta intestata al vecchio fornitore, costretto a pagare le bollette del gas del condominio al nuovo fornitore. Ma, secondo il tribunale, fatture (e scritture contabili) non bastano a provare il credito, se non accompagnate da ulteriori elementi di prova.
I fatti
Nel 2007 il condominio comunicava regolare disdetta dal contratto di fornitura gas alla società fornitrice. Successivamente, stipulava un nuovo contratto di fornitura con un altro fornitore. Il vecchio fornitore sostiene però che, nonostante la disdetta, il punto di riconsegna gas era rimasto a suo carico, non avendo provveduto il condominio a volturare il contratto a proprio nome; sicché il nuovo fornitore gli aveva addebitato i consumi di gas del condominio per gli anni dal 2008 al 2010, per un totale di quasi 56mila euro. Il vecchio fornitore emetteva quindi fattura, chiedendo al condominio il rimborso di quanto pagato. A fronte del rifiuto di pagare, aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo.
Il Condominio si oppone all'ingiunzione di pagamento. Oltre a contestare le somme richieste, sostiene di non aver ricevuto alcuna fattura né ulteriori comunicazione da parte del precedente fornitore, con il quale, dopo la disdetta, non era intercorso alcun ulteriore rapporto contrattuale sino al marzo 2016, data in cui sarebbe pervenuta richiesta di pagamento di cui si discute. Il Tribunale di Napoli, come anticipato, ha accolto le regioni del condominio.
La prova grava sulla società fornitrice
Il giudice premette anzitutto che, nel giudizio di opposizione, a decreto ingiuntivo, grava sull'opposto (in questo caso, la società fornitrice) la prova di tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la propria richiesta di pagamento. A tal proposito, secondo l'orientamento ormai unanime della giurisprudenza, le fatture, «sostanziandosi in un atto giuridico unilaterale, ossia in mere dichiarazioni, si connotano per una duplice valenza probatoria. In sede monitoria, infatti, la mera allegazione delle stesse può costituire fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo; in fase di cognizione, invece, esse perdono tale idoneità, dovendo, al più, essere corroborate da ulteriori mezzi di prova rispondenti ai canoni tipici del processo civile».
Detto in altri termini, la fattura può essere sufficiente ad ottenere un decreto ingiuntivo, ma se il debitore si oppone, il creditore dovrà poi fornire al giudice ulteriore elementi di prova. Stesso discorso per le scritture contabili. Anch'esse – spiega il giudice – devono essere oggetto di indagine da parte del giudice al fine di rappresentare elementi fondanti la posizione creditoria, non essendo da sole sufficienti a giustificare la pretesa creditoria.L'adeguatezza probatoria delle fatture e delle scritture contabili, quindi, ricorre solo qualora le stesse si sostanzino in «atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice»(Cassazione 17371/2003).
Assenza di prove
Nel caso di specie risultano assenti tali requisiti, mancando ulteriore documentazione dalla quale poter ricavare l'avvenuto pagamento delle somme indicate nella fattura da parte della vecchia società fornitrice in favore del terzo per consumi di gas riferibili al condominio. Secondo il tribunale partenopeo, non risulta adeguatamente provato secondo le regole proprie del giudizio di cognizione, non essendo stato adempiuto in maniera precisa e rigorosa l'onere probatorio posto a carico della società convenuta. Decreto ingiuntivo revocato e spese processuali a carico della società fornitrice.