Condominio tecnico: multato lo stabile che occupa il suolo pubblico con i carrellati senza l’ok del Comune
Decisiva la violazione del regolamento locale da parte dell’ente di gestione, di cui invece non risponde l’azienda che cura la raccolta
Il condominio che non ha spazio sufficiente all’interno della sua proprietà per posizionare i carrellati destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, per questo motivo, manifesta il desiderio di spostarli su suolo pubblico adiacente al cortile comune, deve munirsi di preventiva autorizzazione comunale se la normativa locale di settore lo prevede. In difetto, la condotta comunque realizzata dall’ente di gestione dovrà essere sanzionata, in quanto adottata (anche) in violazione delle norme del Codice della strada.
La vicenda
Con questi principi, contenuti nella sentenza 390/2023 , il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello proposto dal Comune contro la pronuncia del locale giudice di pace che aveva annullato la sanzione amministrativa irrogata all’ente di gestione da parte dal comando della polizia municipale. Il condominio aveva abusivamente occupato con quattro carrellati la pubblica via, senza la prescritta autorizzazione e senza aver pagato la tassa relativa (Tosap). A poco è servita la tesi difensiva dell’appellato che aveva sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva, indicando quale effettiva destinataria della sanzione amministrativa la società di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.
La ricostruzione del quadro normativo
Preliminarmente, il giudice d’appello ha censurato la pronuncia di primo grado per non aver adeguatamente evidenziato come, occupando il suolo pubblico con i bidoni carrellati senza il necessario nulla osta amministrativo, il condominio abbia omesso di ottemperare alle prescrizioni vigenti sul territorio comunale in materia di raccolta di rifiuti solidi urbani. Sulla scorta di questa premessa, il Tribunale si è dedicato a un’attenta ricostruzione del quadro normativo vigente tempo per tempo, individuando nella (originariamente) poco chiara formulazione del dato letterale delle disposizioni che si sono susseguite negli anni la (con)causa dell’illiceità della condotta.
Dalla produzione documentale versata in atti, risulta che una prima ordinanza emanata nel 2015 dal Comune calabrese prevedeva che i fabbricati condominiali potessero mantenere stabilmente, previa autorizzazione da parte dell’ente locale, bidoni carrellati o apposite rastrelliere in siti idonei in area pubblica limitrofa al fabbricato, accessibile agli addetti allo svuotamento, dietro il pagamento della relativa Tosap. Senza specificare, però, con la dovuta chiarezza, una serie di elementi determinanti (il soggetto tenuto a richiedere l’autorizzazione e le modalità attraverso cui richiederla). Pertanto, ben avrebbe potuto prestarsi a interpretazioni fuorvianti e indurre a ritenere che dovesse essere la società di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a provvedere a questo adempimento, come sostenuto, in effetti, dall’appellato.
L’esistenza di queste lacune normative ha indotto l’amministrazione comunale a intervenire, (ri)definendo le modalità operative non solo in maniera più dettagliata, ma anche maggiormente esplicita.
La modifica del regolamento per la gestione dei rifiuti
Con delibera del 2018, il Consiglio comunale ha modificato l’articolo 16.3 del Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali a essi assimilati, provvedendo alla sostituzione della norma dal tenore controverso. Lineare la nuova procedura, vigente dal 2018 in poi: il condominio (o l’utenza non domestica) priva di idoneo spazio deve:
a) richiedere l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per i carrellati all’ufficio patrimonio;
b) attendere il parere favorevole del comando dei vigili urbani;
c) versare la prima rata della Tosap
La procedura si conclude con l’adozione del provvedimento che, verificata la sussistenza di tutte le condizioni di legge, consentirà all’istante di posizionare le rastrelliere nelle immediate adiacenze del fabbricato.
La soluzione del caso
Nell’ipotesi sottoposta al vaglio del giudice d’appello, relativa a un verbale elevato nei confronti del condominio appellato solo dopo la citata modifica normativa, non c’è dubbio che, contrariamente a quanto fatto dal giudice di pace, dovesse ritenersi applicabile la disciplina integrata. E altrettanto certamente, sulla scorta della nuova formulazione del regolamento, non solo deve escludersi la legittimazione passiva della società incaricata della raccolta e dello smaltimento, ma si deve individuare proprio nel condominio il soggetto normativamente tenuto alla richiesta dell’autorizzazione, in mancanza della quale, come accaduto nel caso concreto, il posizionamento dei bidoni su pubblica via deve ritenersi illegittimo. Decisiva, poi, l’ulteriore circostanza per la quale il regolamento comunale non sia stato impugnato dagli utenti (tra i quali, il condominio interessato) nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione.
Dunque, appello accolto, verbale di accertamento di violazione del codice della strada confermato, ma spese compensate tra le parti, in ragione della novità della materia trattata.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo