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Consumi idrici: riparto per millesimi e sottocontatori

Occorre che la ripartizione delle spese segua questi due criteri ritenuti legittimi

di Matteo Rezzonico

La domanda

In un condominio di 35 unità immobiliari, da oltre 10 anni tre condòmini comunicano i propri consumi idrici documentandoli tramite fotografia del contatore, contribuendo inoltre con una quota fissa pari al 10% delle spese totali. Per gli altri condòmini, invece, l’amministrazione ha applicato come criterio di ripartizione delle spese quello basato sul numero di persone che occupano stabilmente ciascuna unità immobiliare. Con il nuovo amministratore, l’assemblea ha deliberato a maggioranza di estendere anche ai tre citati condòmini il criterio basato sul numero di occupanti, abbandonando quindi il metodo basato sul consumo effettivo documentato. Considerando che attualmente gli alloggi dei tre condòmini in questione risultano vuoti e, quindi, non vi è alcun consumo effettivo, si chiede se sia possibile mantenere il precedente criterio basato sulla rilevazione puntuale dei consumi, in quanto più rappresentativo della realtà, avendo tali condòmini installato contatori individuali, come richiesto dal Dlgs 152/2006.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 22 settembre 2025

Salva la valutazione dell’entità della cosiddetta quota fissa del 10 per cento, che non si comprende come venga calcolata e a quali consumi idrici si riferisca, quanto all’utilizzo dei sottocontatori, la risposta è affermativa. Tanto più che l’articolo 146, comma 1, lettera f, del Dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente) prevede che le Regioni - sentita l’Autorità...