Così i lavori urgenti durante il «passaggio di consegne»
Responsabile il nuovo amministratore nominato, non il predecessore
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 settembre 2025
L’amministratore, una volta accettata la nomina (articolo 1129, secondo comma, del Codice civile) deliberata in assemblea, assume tutti i poteri che la legge gli conferisce, privando il suo predecessore della possibilità di interferire ancora nella gestione condominiale. Indipendentemente dall’avvenuta riconsegna della documentazione condominiale, il nuovo amministratore...