Recupero e ristrutturazione

Diritto di recesso invece della risoluzione del contratto se l’appaltatore è inadempiente

Al committente recedente non è preclusa la facoltà di chiedere la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni

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di Antonella Giraudi - a cura di Assoedilizia

L’articolo 1671 del Codice civile consente al committente di recedere dal contratto di appalto in qualsiasi momento, anche se è iniziata l’esecuzione dell’opera e per qualunque sottostante motivazione, che non necessita di essere indicata. Il recesso è, in sintesi, la manifestazione di un diritto potestativo del committente, che determina lo scioglimento anticipato del contratto. All’appaltatore che subisce il recesso la norma riserva, correlativamente, il diritto al rimborso dei lavori eseguiti, ...