Condominio

È nell’utilità della cosa per gli altri condòmini che si dimostra la condominialità del bene

In base a ciò il singolo condomino non può privare dell’uso del lastrico gli altri comproprietari

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di Annarita D’Ambrosio

L'onere probatorio del possesso di un bene che si assume spogliato incombe sulla parte che ha invocato la tutela possessoria. Non accade così in condominio. Lo richiama l’ordinanza 8032/2022 depositata l’11 marzo.

I fatti
La vicenda nasceva dai lavori effettuati dal condomino dell’ultimo piano sul lastrico solare: aveva posizionato in dettaglio delle apparecchiature elettromeccaniche per il funzionamento dell'impianto di climatizzazione, e il condominio lamentava che avesse danneggiato la struttura del solaio, lesionando l'integrità della guaina d'impermeabilizzazione e determinando un ristagno di acque meteoriche. Citato in giudizio al condomino veniva imposto un intervento riparatore, solo su questo però, non su altro, perchè il giudice di merito non riteneva provato il possesso della terrazza condominiale interessata dai lavori.

Il compossesso delle parti comuni
Sentenza ribaltata in secondo grado contro la quale il condomino portava il caso all’attenzione della Suprema corte. Faceva il rilevare il ricorrente che il condominio non aveva provato la condominialità del lastrico. Censura infondata precisano i giudici di legittimità: le parti comuni di un edificio formano oggetto di un compossesso indiviso che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi, siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari a cui sono collegati, oppure siano utili soggettivamente, sicché la loro unione materiale o la destinazione funzionale dipenda dall’attività dei rispettivi proprietari; perciò, nel primo caso l’esercizio del possesso consiste nel beneficio che l’unità immobiliare ottiene, nel secondo caso è l’attività stessa del proprietario a comprovare il possesso.

Conclusioni
Ciò premesso, se uno dei condòmini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, alteri o violi lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso.Non è necessaria la prova specifica del possesso perchè esso è dimostrato dall’impedimento agli altri condòmini di ricavare l’utilità inerente alla funzione della cosa comune (Cassazione 16496/2005; Cassazione 7748/2011).

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