Condominio

È possibile pattinare nell'area a parcheggio?

di Donato Palombella


Chi ha i capelli bianchi, da bambino giocava per strada senza correre grossi rischi. I nostri bambini, per certi versi più fortunati di noi, non godono dei nostri stessi privilegi: vivono in appartamenti ipertecnologici ma più piccoli e difficilmente hanno la fortuna di poter giocare nel cortile con i loro amichetti. Nel caso in esame si discute perché un automobilista ha investito una ragazzina che, forse pensando di essere al sicuro, giocava con in pattini nel parcheggio.

La vicenda
Un automobilista, entrando in un'area a parcheggio, investe una ragazzina intenta a pattinare procurandole la frattura della gamba sinistra. Il Giudice di Pace, ritenendo che non fosse vietato pattinare nell'area a parcheggio e che, quindi, la bambina stesse effettuando una attività del tutto legittima, ritiene il guidatore dell'auto responsabile dell'evento addebitandogli di essere entrato nell'area a parcheggio senza porre la dovuta attenzione. Il guidatore imprudente, di conseguenza, viene condannato a 500 euro di multa, al pagamento delle spese processuali ed alla sospensione della patente di guida per tre mesi. L'automobilista impugna il verdetto sostenendo che la bambina stava pattinando in una zona vietata destinata esclusivamente al transito dei veicoli.

Gli argomenti dell'automobilista
La difesa dell'automobilista sfodera le proprie armi. La bambina non sarebbe stata investita ma avrebbe tamponato l'autovettura. Nell'area dell'incidente, inoltre, l'uso dei pattini era vietato. Tali affermazione vengono corroborate da una circostanza: la Polizia Municipale non aveva elevato nessuna contravvenzione a carico dell'automobilista. Se queste circostanze sono vere, l'automobilista non avrebbe violato alcuna regola di cautela e l'incidente sarebbe addebitabile esclusivamente alla condotta vietata della pattinatrice che, non modo imprevedibile, si sarebbe schiantata sul lato posteriore della vettura.

Il parere della Cassazione
La IV Sez. pen. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2342 depositata il 19 gennaio 2018, ribalta l'esito del giudizio ritenendo la sentenza di primo grado viziata nella parte in cui «sostiene che l'attività di pattinaggio svolta … all'interno dell'area di parcheggio sia legittima». La decisione si baserebbe su premesse errate che, a cascata, avrebbero viziato le conclusioni a cui era giunto il Giudice di pace.

La partita si gioca sul Codice della strada
Il comportamento dei pedoni è disciplinato dal codice della strada; in particolare, l'articolo 190, comma 8, prevede che "La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulle carreggiate delle strade". Il successivo comma 9 prevede, inoltre, che "È vietato effettuare sulle carreggiate giochi o manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti". L'articolo 190, in altre parole, al comma 8 tutela il pattinatore perché potrebbe scontrarsi con autoveicoli e motoveicoli. Al successivo comma 9, tende a tutelare i pedoni che potrebbero ricevere danni se urtati da coloro che si muovono su tavole, pattini, e strumenti similari. L'art. 3, comma 1, n. 34, del Codice della strada, dal suo canto, considera il parcheggio come "un'area o un'infrastruttura fuori della carreggiata destinata alla sosta dei veicoli". In tale area, quindi, possono transitare sia i veicoli sia i pedoni. Partendo dall'esame del Codice della strada, la Cassazione ritiene che il transito degli "acceleratori di velocità" (e, quindi, dei pattini) all'interno delle aree a parcheggio sia vietato in quanto occorre evitare che il pattinatore, sia a causa della sua velocità che della difficoltà di manovra, venga
travolto dalle auto (o, come nel caso in esame, si schianti sulle vetture).

E se il parcheggio è condominiale?
Cosa succede se i ragazzi, giocando nel cortile o nel parcheggio condominiale, vengono travolti dall'auto del vicino di casa? Il problema, per ovvi motivi, non è quello di stabilire la responsabilità dell'accaduto ai fini risarcitori, quanto quello di evitare che i nostri figli finiscano in ospedale. In primo luogo occorre esaminare il regolamento condominiale che potrebbe disciplinare l'uso degli spazi comuni, per esempio, vietandone l'utilizzo per motivi di svago o vietando l'utilizzo non solo dei cosiddetti acceleratori di velocità (pattini, skateboard, overboard ecc) ma anche delle bici. In ogni caso non bisogna dimenticare che l'amministratore di condominio, pur essendo responsabile per la gestione dei beni comuni, non è un guardiano e ciascuno deve fare il possibile per evitare inconvenienti. L'assemblea potrebbe deliberare, per esempio, di installare dei dissuasori, dei limitatori di velocità per cercare, nei limiti del possibile, di limitare la velocità di marcia negli spazi comuni o degli specchi per aumentare la visibilità ed eliminare gli "angoli morti".
In ogni caso, non bisogna mai dimenticare che, alla resa dei conti, tutto è lasciato, in primo luogo, al nostro buon senso.

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