La nozione penalistica di «molestia alla persona», in relazione al getto pericolose di cose di cui all’articolo 674 Codice penale, non richiede necessariamente un danno alla salute né un contatto fisico diretto con la persona offesa; è sufficiente che la condotta sia concretamente idonea a provocare disagio, fastidio o disturbo, incidendo sulle ordinarie modalità di godimento dell’abitazione. È su questo principio che si innesta la decisione della Corte di cassazione, sezione III penale, numero 23721...
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