Condominio

È urgente la spesa quando è impossibile avvertire subito l’amministratore o gli altri condòmini

Anche nel caso di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto quando abbia i requisiti dell’urgenza

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di Luana Tagliolini

E' “urgente” la spesa che deve essere sostenuta nell'impossibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.
Un condomino facente parte di un “piccolo condominio” aveva sostenuto costi per la manutenzione delle parti comuni relative al fabbricato in comproprietà e chiedeva, all'altro condomino, il rimborso della propria quota parte (Cassazione, sentenza n. 16341/2020).

Il Giudice di Pace, alla luce della documentazione contabile prodotta, aveva accolto la domanda diretta al pagamento di una somma pari alla metà di quanto corrisposto e dello stesso tenore era stata la sentenza del Tribunale che aveva osservato che le spese anticipate, pur avendo natura “ordinaria”, in quanto da sostenersi periodicamente, rivelavano carattere “urgente”, agli effetti dell'articolo 1134 codice civile giacché essenziali soprattutto a preservare la sicurezza dell'immobile in comunione ed anche a prevenire rischi per i proprietari e per i terzi che transitassero al suo interno.

Il condomino condannato al pagamento presentava ricorso in Cassazione avverso alla sentenza del Tribunale deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 1134 cit., dovendosi considerare “urgente”, a suo avviso, la spesa che doveva essere sostenuta nell'impossibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini, giacché, ove si tratti di esborsi altrimenti necessari ma non indifferibili, occorre fare ricorso all'assemblea o all'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 1137 e 1105 codice civile.

La Cassazione
La Corte di Cassazione ha sostenuto che, anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile soltanto quando abbia i requisiti dell'urgenza, ed è tale non solo la spesa che sia giustificata dall'esigenza di manutenzione (spese inerenti alla corrente elettrica del fabbricato, alla pulizia o alla sostituzione dei vetri rotti, come nella fattispecie in esame), quanto la spesa la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente autorizzare al riguardo. Spetta al singolo condomino che agisca per il rimborso dare dimostrazione che le spese anticipate fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, e dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.Nella fattispecie, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto “urgenti” le spese anticipate dal resistente soltanto perché giustificate dall'esigenza di manutenzione dell'immobile comune, senza verificare che fosse stata offerta dall'attore prova altresì che l'erogazione di tali spese risultasse non differibile fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini potessero utilmente provvedere al riguardo.Per tali motivi la Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa al Tribunale, in diversa composizione.

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