Condominio

Focus del venerdì: in condominio panifici, pizzerie e pasticcerie non oltre i 3 decibel

Oltre tale soglia si ritiene superata la normale tollerabilità

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di Rosario Dolce

Il Tribunale di Pavia con la sentenza 676 del 26 maggio 2023 condanna il titolare di un esercizio commerciale - destinato alla produzione e commercio di prodotti da forno - ad adottare alcuni accorgimenti tecnici e infrastrutturali prestabiliti dal Ctu per evitare di generare “rumore” oltre soglia (di “normale” tollerabilità), così, dando prevalenza al soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto a quello collegato alle esigenze della produzione.

Il fatto

Il proprietario di un immobile ubicato in condominio ha citato in giudizio il titolare di un«laboratorio artigianale di panetteria e pasticceria con relativa rivendita, produzione e vendita pizza da asporto e commercio al dettaglio di bevande e rosticceria», avente sede al piano terra dell'edificio, lamentando di subire immissioni sonore ed olfattive intollerabili e chiedendo l'inibizione, oltre che il risarcimento del danno.La causa - che è stata istruita ricorrendo ad una Ctu - viene definita dal tribunale adito attraverso il ricorso alla normativa speciale, laddove perequa i diversi interessi posti in gioco: da una parte, quelli di tutela del focolare domestico e, dall' altro quello volto alla salvaguardia della iniziativa economica privata.

La misura della “normale tollerabilità”

Il dilemma giuridico che si è posto nella causa per il giudice pavese è stato quello di contestualizzare la portata dell'articolo 844 Codice civile – secondo il significato da ascrivere al concetto di “normale tollerabilità” - alla stregua dei recenti interventi normativi apposti in materia di tutela dell'ambiente.

L'articolo 6 ter della legge 27 febbraio 2009, numero 13 (Conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, numero 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente») prevede, in particolare, al comma 1, che «nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso». Al comma 1 bis, si precisa inoltre che «ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, numero 447, e alle relative norme di attuazione».

L'interpretazione della magistratura civile

L'ambito di operatività dell'articolo 844 Codice civile è stato cosi testualmente circoscritto a quello della disposizione inserita al primo comma dell'articolo 6 ter citato, sulla cui portata si è espressa in più occasioni la Cassazione, affermando che «la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell’entrata in vigore del Dl 208 del 2008, articolo 6-ter, convertito con modificazioni in legge 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell’articolo 844 Codice civile, con l’effetto di escludere l’accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell’interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione» (Cassazione 20927 del 2015; conforme 20198 del 2016).

E quella della magistratura costituzionale

Analogamente, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'articolo 6 ter della legge 13/2009 ha dato rilievo al «principio che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l’una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini; l’altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la Pa – alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte» (Corte costituzionale, ordinanza 103/2011).

Conclusione

Ciò posto, il giudice pavese ha riferito che il margine civilistico della “normale tollerabilità” deve ritenersi superato per quelle immissioni che comportino un incremento di rumorosità che superi di 3 dB(A) il rumore di fondo, indipendentemente dalla intensità del rumore ambientale (ivi richiamando i precedenti giurisprudenziali di seguito indicati: Cassazione, sezione 2, sentenza 17051/2011; conforme sentenza 28201/2018).

La coincidenza dell'ambito applicativo del comma 1 e del comma 1 bis dell'articolo 6 ter della legge 13/2009 ha consentito, dunque, al giudice di estendere alla nuova disposizione i richiamati orientamenti giurisprudenziali. In quanto tale, il titolare dell'esercizio commerciale è stato condannato ad eseguire entro 90 giorni le opere indicate dal Ctu per eliminare le immissioni accertate; oltre che al pagamento della somma di euro 50 al dì, per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 200 giorni, nella esecuzione delle opere indicate a decorrere dalla scadenza del termine assegnato.

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