Condominio

Focus del venerdì: la discoteca che non tutela il sonno dei condòmini deve versare 200 euro al giorno

Il danno è da accertarsi previa installazione di rilevatore fonometrico

di Rosario Dolce

La discoteca che sorge in locali ubicati all'interno di un edificio condominiale non sempre è compatibile con la tutela del riposo dei condòmini, ma l'instaurazione di una controversia civile, specie di natura cautelare, volta ad accertare il superamento della soglia legale di tolleranza è rimessa ad una prova tecnica da acquisire nel corso del procedimento giudiziale, e, in quanto tale, risulta alquanto incerta e rischiosa. Potremmo dire che, in procedimenti di questo tipo, al frastuono della discoteca consegue il silenzioso rumore dell'incertezza giudiziale.

La pronuncia

Ora, in un caso appena definito dal Tribunale di Milano (con ordinanza del 21 febbraio 2023) e risolto tramite il ricorso della Ctu c'è tutto questo e di più: la inedita scelta di combinare al provvedimento di condanna pronunciato contro il titolare del “night” l'esecuzione delle opere di insonorizzazione del locale, insieme al pagamento di una somma simbolica di € 200,00 al giorno, previo accertamento in contraddittorio del superamento dei margini di tollerabilità, in virtù dell'installazione di un impianto fonometrico volto a registrare l'entità delle fonti rumorose future.

Il caso da cui prende spunto la controversia è un ricorso ex articolo 700 Codice di procedura civile (procedimento di urgenza) presentato da un condòmino contro il “vicino” rumoroso, che, nei locali sotterranei aveva avviato una fiorente attività di intrattenimento notturno. A fondamento del ricorso venivano allegati una perizia fonometrica e la documentazione medica attestante il malessere psicofisico del condòmino, tale da impedirgli di svolgere esternamente la propria vita personale e professionale.Il procedimento cautelare vedeva interposta lo svolgimento di una Ctu – che dopo diversi rinvii a causa della mancata apertura del locale nelle more della controversia – concludeva un accertamento fonometrico per una data prevista nel contraddittorio tra le parti e constatava, con finestre aperte e chiuse, il superamento dei limiti della tollerabilità, a discapito dell'immobile in godimento al condòmino “residenziale”.

L’obbligo di insonorizzazione

A tal punto, il decidente monocratico ha disposto la condanna della parte resistente, siccome titolare del locale destinato a discoteca, all'esecuzione delle opere previste dal proprio ausiliare tecnico per poter continuare a lavorare, e, dall'altra parte, ha convenuto una sorta di “penale” giornaliera per il mancato adeguamento, valorizzando il capo decisionale ricorrendo ad un accertamento postumo da disporsi nel contraddittorio tra le parti processuali.

Conseguentemente, considerato il lungo tempo decorso dall'introduzione del procedimento ed il prevalente diritto alla salute della ricorrente, che comprende il diritto di fruire del riposo notturno nella propria abitazione, tenuto anche conto delle patologie tuttora in essere, il giudice cautelare ha accolto l'istanza di condanna della resistente al pagamento della somma di € 200,00 (duecento) per ogni superamento giornaliero del limite della normale tollerabilità, da accertarsi previa installazione di rilevatore fonometrico in contraddittorio tra i tecnici di parte nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

I precedenti

Il Tribunale di Milano non è nuovo a pronunce attente alla tutela della “personalità” dei condòmini e al relativo sviluppo nelle interrelazioni “domestiche” da cui traggono anche spunto (basti, al riguardo, riproporre il precedente richiamato, su cui ha fondato la decisione della misura accessoria; segnatamente: «Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno in re ipsa, bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale. Cassazione 21649/2021; Cassazione Sezioni unite 2611/2017»).

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