Condominio

I mercoledì della privacy: l’amministratore può diffondere i dati sulle pratiche urbanistiche private

Riguardano l’immobile e la stabilità dell’edificio, non sono dati sensibili relativi alla persona

immagine non disponibile

di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

Spesso in questo periodo storico, proprio in ragione delle diatribe che possono sorgere tra condòmini collegate ai bonus fiscali, l'amministratore deve far fronte a richieste di condòmini che pretendono di visionare questo o quel documento urbanistico del vicino con cui sono in lite, oppure si lamentano con l'amministratore perché ha mostrato ad altro condòmino quella pratica urbanistica che lo riguardava. Si pone quindi il problema di definire i limiti e i poteri dell'amministratore di condominio in relazione alle comunicazioni collegate agli accessi agli atti catastali e urbanistici delle singole unità private.

Cosa ha chiarito la Suprema corte
Le giuste risposte sul tema le ritroviamo nel caso della Cassazione civile ordinanza 19327/2020, che detta una serie di principi da utilizzare per dipanare questa tipologia di questioni. In primo luogo, è stato specificato come gli esiti di procedimenti amministrativi in sanatoria relativi a una pratica edilizia devono considerarsi informazioni che riguardano un immobile, ovvero la sua regolarità edilizia e amministrativa, ma non la persona fisica e, pertanto, comunicare tali dati non comporta violazione del Regolamento europeo 16/679 e della relativa normativa a protezione dei dati personali.

Nel caso specifico il Comune di Napoli comunicò che era stata presentata una domanda di condono edilizio ai sensi della legge 326/2003 per la sanatoria di opere abusive realizzate nello stabile di proprietà del resistente, in quanto questi aveva realizzato una unità immobiliare a destinazione residenziale in un'area che, al pari degli altri fabbricati della zona, era sottoposta a vincolo urbanistico. L'abuso imponeva la sospensione della pratica di rilascio del provvedimento di condono edilizio sino al conseguimento di autorizzazione in deroga da parte della Pubblica amministrazione.Il Comune, quindi, non aveva trasmesso informazioni relative ad una persona fisica ma concernenti un immobile e una pratica edilizia, nel rispetto dei principi che governano la trasparenza dell’attività amministrativa nei settori non eccezionalmente qualificati come riservati.

L’obbligo di trasparenza
Al contrario, le informazioni circa la regolarità amministrativa di un immobile o di un intervento edilizio, ci dice la Cassazione, devono essere conoscibili per motivi di trasparenza sull'attività amministrativa e, precisamente, per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali.

In particolare: «Il regolamento che deve assicurare il diritto dei cittadini all’accesso alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, ex articolo 10 non può rendere inefficaci eventuali limiti, cautele e modalità previsti da norme di settore, tra i quali sono comprese, alla lettera g), quelle che regolano la conoscibilità di atti e documenti concernenti autorizzazioni e concessioni edilizie, il rilascio del permesso di costruire, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione; i provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento del permesso di costruire sono resi noti al pubblico mediante affissione all’albo pretorio del comune (Dpr 6 giugno 2001, n. 380, articolo 20, comma 7, articolo 31, comma 7 e articolo 39, comma 5, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)».

Le attribuzioni dell’amministratore
Inoltre, secondo la Corte, il «soggetto pienamente legittimato a richiedere, questo tipo di informazioni è sicuramente l’amministratore di condominiale abilitato a tutelare, anche indipendentemente da una specifica delibera autorizzativa dei condòmini, la stabilità e la sicurezza dell’edificio condominiale e l’aspetto estetico dell’edificio, potenzialmente posti a repentaglio dall’esecuzione di opere all’interno delle proprietà esclusive o sulle parti comuni dell’edificio».L'assunto deriva dalla circostanza che l’amministratore di condominio, ai sensi dell’articolo 1130 Codice civile, n. 4, è infatti legittimato a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, così come, ai sensi dell’articolo 1122 Codice civile, ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio.

Ciò è talmente vero che l'amministratore non necessita dell’autorizzazione dell’assemblea dei condomini nemmeno per le controversie riguardanti materie che attengano ai compiti affidati all’amministratore, indicati nell’articolo 1130 Codice civile, nonché è attivamente legittimato ad agire in via autonoma per l’osservanza del regolamento di condominio, sia assembleare, sia di origine contrattuale (Cassazione 14735/2006; Cassazione 21841/2010; Cassazione 397/1989).

Nessun illecito in caso di comunicazione esterna
Il provvedimento, inoltre, evidenzia come anche la comunicazione a terzi di dette informazioni non comporta un illecito. Secondo la Suprema corte le informazioni predette, pur se condivise con altri soggetti all'interno dello stabile e non aventi necessariamente titolo di proprietari, ma rivestendo ad esempio il ruolo di conduttori (erano infatti state immesse una serie di informazioni nelle cassette postali degli abitanti in condominio), devono considerarsi come «comunque condivise con soggetti che possedevano uno specifico titolo contrattuale e una legittimazione derivata dal loro dante causa alla tutela della stabilità e della sicurezza dell’edificio ove risiedono».


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©