Condominio

I mercoledì della privacy: i rischi nell'installare le telecamere finte in condominio

Secondo il Garante anche se non comportano trattamento di dati personali, possono determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti

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di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

Con l'entrata in vigore del Gdpr il tema sulla videosorveglianza è stato oggetto di alcuni studi e approfondimenti specifici ad opera dei garanti europei i quali, in particolare, hanno predisposto all'esito della seduta del 9-10 luglio 2019, attraverso il Gruppo di Lavoro Articolo 29 (WP29) del Comitato europeo della Protezione dei dati personali (European data protection board - Edpb), le linee guida 3/2019, pubblicate il 29 gennaio 2020 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

Importanti sono i chiarimenti resi circa le fattispecie di non applicabilità del Gdpr che si trovano nelle Linee guida in questione, laddove escludono l'applicazione del Regolamento europeo e quindi delle disposizioni collegate alla normativa sul trattamento dei dati personali, quando una persona non è in alcun modo individuabile e, pertanto: «nell'ipotesi di telecamere finte (o che comunque non registrano video o immagini), in quanto non vengono elaborati dati personali (ma su questo punto devono essere approfonditi i possibili risvolti penali)».

Le fotocamere false o spente

La questione è stata anche successivamente ripresa nelle Faq 16 del Garante, nelle quali si pone il seguente quesito: «Ci sono dei casi di videosorveglianza nei quali non si applica la normativa sul trattamento dei dati personali?» La risposta, secondo il Garante presuppone che la normativa sulla protezione dei dati: «… non si applica, inoltre, nel caso di fotocamere false o spente perché non c'è nessun trattamento di dati personali (fermi restando tutti gli obblighi comunque imposti dall'articolo 4 Statuto dei lavoratori)».Occorre ora domandarci se la non applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali, inapplicabile in quanto non vi sono effettivi trattamenti dei dati, comporti la conseguente liceità dell'installazione delle telecamere finte in ambito condominiale.

Sul punto occorre considerare che, secondo il Garante, che si è espresso con Provvedimento generale 29 aprile 2004 (documento web 1003484), per ciò che concerne l'installazione di telecamere finte o non funzionanti, «l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione».

Illegittimità secondo il Garante

Quindi, seppur non vietate dal Gdpr, le telecamere finte o non funzionanti sono comunque illegittime, ed a dircelo è lo stesso Garante privacy. La motivazione la troviamo racchiusa nel rischio connesso alla circostanza che le stesse potrebbero generare un affidamento incolpevole da parte di chi si trova nelle aree apparentemente videosorvegliate, con possibili conseguenze di responsabilità in capo al soggetto che abbia deciso di installarle.Lo stesso discorso vale laddove il condominio ritenesse di installare telecamere finte (o di non farlo) ma apponesse cartelli per indicare che si tratta di area videosorvegliata. In tale ultimo caso, il rischio di azione risarcitoria per falso affidamento è ancor più probabile, in quanto risulterebbe più semplice dimostrare la non rispondenza tra quanto addirittura scritto e quanto invece risulta.

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