Condominio

Il cane non può scorrazzare nel giardino condominale

di Anna Nicola

L'art. 1138 c.c. dispone che non vi possono essere clausole di regolamento che vietano ai singoli di possedere animali domestici
Tra questi naturalmente spicca il cane, principale animale da compagnia
Fatta questa premessa, ci si domanda come si debba comportare il condomino proprietario del cane.
Spesso il giardino condominiale è luogo di svago dei bambini e ragazzi che abitano nel palazzo. Può allora esservi portato anche il cane?
Per dare una risposta affermativa, occorre bilanciare e contemperare tutti gli interessi che vengono in gioco.
Occorre cioè garantire la sicurezza e la salubrità degli spazi generalmente utilizzati dai bambini, e nel contempo soddisfare le esigenze dei proprietari di animali domestici
Nel caso, per ora unico a essere stato esaminato in giudizio (Tribunale di Roma del 3 aprile 2017), il condominio aveva aggiunto al proprio regolamento la clausola sulla cui base è lecito per i cani dei condòmini accedere al giardino del palazzo. Un condomino, padre di una bimba piccola, impugna la relativa deliberazione, pur se era previsto comunque il rispetto delle regole di sicurezza ed igiene.
Il condomino nella propria domanda giudiziale ha evidenziato alcuni motivi di invalidità della delibera, tra cui la violazione dell'art. 1117ter c.c., norma che sancisce le modalità di modificazione dell'uso di una cosa comune, la violazione dell'art. 1120 c.c. in tema di innovazioni nonché il contrasto con il Regolamento del Comune di Roma che vieta l'accesso <<nelle aree pubbliche e private ai cani nel raggio di cento metri dalle aree attrezzate e destinate ad aree giochi per bambini>>
Il condominio nel depositare la propria comparsa di risposta evidenziava che la clausola del regolamento non modificava la destinazione d'uso del giardino ma consentiva solo l'ingresso dei cani nel rispetto della sicurezza, del decoro e dell'igiene, oltre ad evidenziare che la nuova formulazione dell'art. 1138 c.c. –come sopra detto- permette di avere animali domestici in condomino. Infine osservava che il regolamento comunale non doveva essere applicato visto che si sta parlando di area privata
Il Tribunale di Roma ha dato ragione al condominio sottolineando che <<il regolamento comunale non è invocabile poiché l'area in questione non è uno spazio attrezzato per giochi dei bambini, bensì un semplice giardino, e che la modifica apportata al regolamento non incide sulla destinazione d'uso dell'area che resta quella di giardino condominiale.>>
Inoltre la decisione evidenzia <<la previgente formulazione del regolamento condominiale non vietava l'accesso ai cani nelle aree condominiali ma ne impediva il transito per la passeggiata igienica, mentre la nuova formulazione consente l'accesso dei cani al giardino nel rispetto delle norme igieniche. La differenza non è semplice da apprezzare, nel senso che si è riformulata la norma chiarendo che i cani possono accedere al giardino sia pure nel rispetto delle norme igieniche, senza tuttavia che sia stata modificata la destinazione a giardino né la possibilità di svolgere giochi non molesti>>
Si consiglia quindi di installare telecamere per accertare che non si faccia uso improprio dello spazio in questione da parte dei proprietari dei cani; ove necessario, le riprese potrebbero risultare utili a supporto di azioni civili e penali per comportamenti impropri.

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