La domanda

Un condominio è composto da due edifici distinti, ciascuno dotato di autonoma copertura. Tuttavia, per accedere dalla pubblica via al secondo edificio, si deve per forza percorrere un corridoio collocato al piano terra del primo edificio, coperto dal relativo tetto. Posto che non è sufficiente l’astratta riconducibilità del tetto tra i beni elencati dall’articolo 1117, recante «Parti comuni dell’edificio», del Codice civile, ma occorre verificare in concreto se esso sia destinato al servizio dell’intero fabbricato oppure soltanto di una parte di esso, si chiede se i proprietari degli appartamenti posti nel secondo edificio debbano contribuire alle spese necessarie per la ristrutturazione del tetto che copre il primo edificio e, se sì, in quale misura.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 giugno 2026

L’articolo 1117, n. 1, del Codice civile, include il tetto tra le parti comuni dell’edificio, ma la relativa presunzione di condominialità non opera in modo automatico. La giurisprudenza ha chiarito che occorre verificare in concreto la destinazione strutturale e funzionale del bene, accertando se esso sia effettivamente destinato al servizio dell’intero complesso...

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