Le delibere assembleari che disciplinano l’uso delle parti comuni possono legittimamente prevedere limiti qualitativi e modalità di esercizio delle facoltà inerenti alla comunione, purché finalizzati a garantire la sicurezza dell’edificio e il pari uso del bene comune; non incorre in illegittimità la deliberazione che, con portata regolamentare, si limiti a riprodurre il contenuto dell’articolo 1102 Codice civile vietando interventi del singolo che, pur diretti al miglior godimento della sua proprietà...

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