Uno dei due coniugi comproprietari di un immobile può impugnare autonomamente una delibera condominiale, a prescindere dal consenso o dal dissenso dell’altro. Ciascun comproprietario pro-indiviso gode di una propria e autonoma legittimazione ad impugnare e il dissenso manifestato dall’altro comunista (ancorché ex articolo 1132 Codice civile) non preclude in alcun modo il diritto di azione individuale.

La vicenda processuale

È il principio ribadito dal Tribunale di Nocera Inferiore (sentenza 1285/2026) nella sentenza che...

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