Il conto corrente del condominio si può pignorare senza preventiva azione esecutiva contro i morosi
Confermato l’orientamento prevalente che va in questa direzione, ma secondo altre pronunce andrebbe tutelato l’interesse dei condòmini virtuosi
Come disposto dal secondo comma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, modificato dalla legge di riforma del condominio, i creditori di quest'ultimo non possono agire nei confronti dei condòmini in regola con il pagamento delle spese condominiali senza aver agito preventivamente ed infruttuosamente nei confronti dei morosi. Tale disposizione si applica anche al pignoramento del conto corrente condominiale? La questione è stata affrontata, di recente, dal Tribunale di Cassino con la sentenza 782/2021, pubblicata il 27 maggio 2021.
La vicenda
La vertenza origina dall'opposizione a precetto promossa da un condominio al quale era stato intimato di adempiere agli obblighi risultanti da una sentenza, consistenti nell'effettuare alcune riparazioni descritte nella suddetta decisione e nel pagamento di una somma di denaro a titolo risarcimento danni e spese legali. Gli intimanti si difendevano chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando di aver agito esecutivamente contro il condominio con il pignoramento del conto corrente condominiale e che il condominio aveva proposto opposizione anche contro la predetta azione.
Fra i vari motivi dell'impugnazione, il condominio deduceva l'illegittimità del pignoramento per la violazione del secondo comma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in quanto non era stato preceduto dall'azione esecutiva nei confronti dei condòmini morosi. Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione del condominio e nel rigettarla ha osservato che dal momento in cui le somme vengono depositate sul conto corrente condominiale ad esse viene impresso un vincolo di destinazione (uso nell'interesse comune in base a quanto statuito dall'assemblea) e i condòmini non possono più singolarmente e personalmente disporne.
Il conto corrente del condominio
Inoltre, ha osservato il giudicante, il legislatore della riforma del condominio non ha previsto alcun beneficio di escussione in favore delle somme presenti sul conto corrente intestato al condominio. Pertanto, le suddette somme non possono essere distinte dal resto del denaro presente sul predetto conto quanto a provenienza e destinazione e, quindi, possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori del condominio.La questione trattata dal Tribunale laziale ad oggi non ha ancora trovato una univocità di vedute all'interno della giurisprudenza di merito. Infatti, dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del condominio, si sono formati due orientamenti l'uno l'opposto dell'altro, mentre non si registra nessun intervento da parte della Cassazione.
I due orientamenti giurisprudenziali
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Cassino ha aderito all'orientamento maggioritario che propende per la pignorabilità diretta del conto corrente del condominio, mentre secondo l'altro orientamento, minoritario, poiché con l'esecuzione sul conto corrente condominiale si andrebbero a colpire somme versate da parte dei condòmini in regola con i pagamenti, se si ammettesse la possibilità di agire direttamente sul conto corrente, senza aver agito, preliminarmente ed infruttuosamente, nei confronti dei morosi, verrebbe svuotata la ratio del secondo comma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il cui scopo è proprio quello di tutelare gli interessi dei condòmini virtuosi da azioni per debiti derivanti dai condòmini morosi.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo