Condominio

Il decoro dell’edificio condominiale non è più un limite per l’abbattimento delle barriere architettoniche

L’unico ostacolo è rappresentato dall’eventuale pregiudizio alla stabilità del palazzo

immagine non disponibile

di Michele Orefice

La legge di bilancio 2021 ha incentivato la possibilità di rendere più comodi e sicuri gli edifici condominiali, estendendo l'applicazione del superbonus 110% alle spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche effettuate non soltanto in favore di persone portatrici di handicap, ma anche di anziani con età superiore a sessantacinque an ni. Più precisamente la legge di bilancio 178/2020 (commi 66-74) ha ricompreso nell'ambito degli interventi cosiddetti trainanti, di cui al comma 2 dell'articolo 119 del Dl 34/2020, quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, che finora davano diritto a fruire soltanto delle detrazioni Irpef al 50%.

Tra le spese agevolabili rientrano quelle sostenute per ascensori e montacarichi, nonché quelle affrontate per la realizzazione di strumenti negli immobili residenziali, che possano favorire la mobilità dei portatori di handicap gravi, attraverso mezzi tecnologicamente avanzati (articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917.

La normativa di riferimento
Tuttavia, il superamento delle barriere architettoniche passa per una normativa piuttosto articolata. In senso lato, col termine barriera architettonica si intendono tutti gli ostacoli, fisici e non, che limitano o impediscono gli spostamenti e la fruizione di servizi, soprattutto ai portati di handicap (articolo 2 del decreto del ministro dei Lavori Pubblici 236/89). Sotto tale profilo, gli ostacoli che creano difficoltà o disagi alla deambulazione delle persone negli edifici condominiali sono davvero tanti, a cominciare dagli ascensori con porte troppo strette, laddove esistenti, per finire ai gradini delle scale troppo alti.

Il problema è che non sempre i condòmini si dimostrano favorevoli a realizzare gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in condominio. Infatti, spesso, all'interesse del condomino portatore di handicap, che chiede all'assemblea di realizzare tali interventi, si contrappone quello degli altri condòmini, che non intendono sostenere spese per l'eliminazione degli ostacoli. Tant'è vero che il legislatore, per migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate, è intervenuto di recente, con l'articolo 10 comma 3 del decreto Semplificazioni 76/2020, stabilendo che ciascun partecipante al condomino può realizzare nell'edificio, a proprie spese, ogni opera, di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, numero 13, e 119 del Dl 19 maggio 2020, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche servendosi dei beni comuni nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 1102 del Codice civile.

Eliminare le barriere non è innovazione
Il decreto Semplificazioni citato ha altresì prescritto che le opere realizzate in condominio, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, non sono suscettibili di essere considerate «in alcun senso innovazioni di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del Codice civile», assunto che «per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del Codice civile».

Vale a dire che, in assenza di pregiudizi alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio, l'assemblea condominiale non potrebbe contestare la realizzazione di tali opere, neanche qualora gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche dovessero risultare lesivi del decoro architettonico dell'edificio. Infatti, dal tenore del nuovo articolo 2, comma 1 della legge 13/89 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», così come modificato dal decreto Semplificazioni, si evince chiaramente che il legislatore ha voluto saltare a piè pari il limite di cui all'articolo 1120 ultimo comma del Codice civile, che considera vietate le innovazioni che alterano il decoro architettonico dell'edificio condominiale.

La giustizia amministrativa
Tale scelta sembra essere in linea con il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato 355/2020, che in merito agli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche negli edifici di interesse storico e architettonico, ha deciso come l'ente locale non possa negare il rilascio dell'autorizzazione ad abbattere le barriere architettoniche, se non in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, ossia «solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato».

Nel testo della sentenza citata viene chiaramente stabilito che «il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiud izio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato».

In ogni caso, per accedere alle detrazioni fiscali è necessario che le opere realizzate in condominio siano conformi ai requisiti stabiliti dalle legge e in particolare dal Dm 236/89, che detta le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici residenziali privati, per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©