L’articolo 1117, n. 1, del Codice civile stabilisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio - anche se aventi diritto a godimento periodico e quando non risulta il contrario dal titolo - tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune e fra queste contempla pure i muri maestri.

Da parte sua l’articolo 1102, comma 1, del Codice civile aggiunge che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione...

Riproduzione riservata Ⓒ