L’articolo 1123 del Codice civile prevede che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza devono essere sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione; che, se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese devono essere ripartite in proporzione dell’...

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