La domanda
Vorrei sapere se è valida la manifestazione del dissenso a una lite, deliberata a maggioranza dall’assemblea condominiale, se è formalizzata dal condomino dissenziente soltanto con annotazione, nel verbale, del suo nome e del suo dissenso. Oppure occorre anche che il condomino dissenziente invii all’amministratore una sua specifica comunicazione del dissenso alla lite mediante pec, raccomandata a/r eccetera? In altre parole, quale valore legale ha la sola annotazione a verbale del proprio dissenso alla lite?
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 2 marzo 2026
L’articolo 1132 del Codice civile consente al condomino dissenziente rispetto alla decisione dell’assemblea di promuovere una lite contro terzi o di resistere a una domanda di terzi, di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze in caso di soccombenza, mediante un atto da «notificare» all’amministratore entro trenta giorni da quello in cui il condomino...



