Condominio

Il giudice ordinario condanna il Comune al risarcimento del danno da rumore

Non ricorre la giurisdizione amministrativa se l'oggetto della tutela è il diritto alla salute e alla serenità della vita familiare all'interno delle abitazioni

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di Giulio Benedetti


Il Giudice ordinario è competente a condannare, ai sensi dell'articolo 844 Codice civile, il Comune per il danno da rumore cagionato ai cittadini, quando le emissioni superano il limite di normale tollerabilità.

Il caso trattato

Il Tribunale condannava il Comune a risarcire due cittadini dal danno cagionato dall'esecuzione di un'opera pubblica che danneggiava il loro immobile. La Corte di appello riformava parzialmente la sentenza, riduceva l'importo liquidato , e rimetteva la domanda al Tribunale per inibire il Comune dal consentire in futuro le immissioni rumorose provenienti dal traffico veicolare . La Corte di appello stabiliva che era da ascrivere ai lavori commissionati dal Comune la natura di causa preponderante per i danni fisici all'immobile , in relazione alla misura e alla tipologia del traffico veicolare sottostante ai vani, senza che il danno fosse riferibile ad interventi dei proprietari o per la loro carenza di manutenzione.

La Corte di appello sosteneva che era erronea la sentenza del Tribunale laddove negava l'emissione di provvedimenti contro il Comune, in quanto il Giudice ordinario è competente in ordine alla domanda diretta alla riduzione , nei limiti di tollerabilità, delle immissioni rumorose e al relativo risarcimento, anche perché i due cittadini non avevano chiesto l'annullamento dell'atto amministrativo che autorizzava lo scorrimento del traffico sotto l'androne privato .

La sentenza di legittimità

La Cassazione (Sezioni unite ordinanza 3875/2023) rigettava il ricorso del Comune avverso la sentenza della Corte di appello e dichiarava la giurisdizione del Giudice ordinario, davanti al quale rimetteva le parti, poiché:
- la sentenza aveva evidenziato che il danno era stato cagionato dal Comune per la riferibilità allo stesso dei lavori, a causa della scelta tecnica dell' intervento e delle conseguenze sul traffico;
- non sussisteva un concorso di colpa dei cittadini nell’aver causato il danno , in mancanza dell'esistenza di un nesso causale tra il primo e il loro operato (Cassazione 1295/2017);
- appartiene alla competenza del Giudice ordinario la decisione sulla domanda di un proprietario di un'area contigua a quella in cui si è realizzata un'opera pubblica, se la stessa riguarda le sue concrete modalità esecutive e non il comportamento della pubblica amministrazione , la cui cognizione è riservata alla giurisdizione amministrativa ;
- è competente il Giudice ordinario a conoscere la cattiva esecuzione dell'opera pubblica , se il cittadino contesta le modalità esecutive dei lavori , poiché viene in considerazione la violazione del dovere generale di non ledere il prossimo (Cassazione Sezioni unite 21975/2017);
- il Giudice ordinario è competente a conoscere la domanda relativa alle immissioni acustiche provenienti dall'autostrada e che danneggiano i proprietari dei fondi confinanti e che propongono l'azione nei confronti del concessionario , per la violazione della soglia stabilita dall'articolo 844 Codice civile;
- il Giudice ordinario ha la giurisdizione sul comportamento materiale di pura inerzia delle autorità pubbliche , suscettibile di compromettere il nucleo soggettivo inviolabile della salute (Cassazione Sezioni unite 23436/2022);
- la ripartizione tra le giurisdizioni è da determinare non sulla base della domanda delle parti, bensì dall'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Non ricorre la giurisdizione amministrativa se l'oggetto della tutela è il diritto alla salute e alla serenità della vita familiare all'interno delle abitazioni , leso dalle immissioni intollerabili per la condotta del Comune, inerte nell'adottare adeguate misure , volte ad evitare o a rimuoverne le cause (Cassazione Sezioni unite 27175/2022).

Conclusioni

La corte di Cassazione condivideva la decisione della Corte di appello che attribuiva al Comune di aver causato danni ai privati e rimetteva al Tribunale l'azione di natura reale dei proprietari, per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni rumorose e per la realizzazione delle modifiche strutturali per farle cessare , potendo tale domanda essere cumulata con quella finalizzata ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quello danneggiato (Cassazione Sezioni unite 4848/2013 e n. 23245/2016).

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