Condominio

Il mancato invio del verbale non rende annullabile l’assemblea

In pratica non è un vizio che può essere sollevato per chiedere l’annullamento di una delibera approvata

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di Luana Tagliolini

L'omessa comunicazione del deliberato assembleare al condomino assente non costituisce un vizio della deliberazione, ma ha come effetto esclusivamente la mancanza della decorrenza del termine per procedere all'impugnazione della deliberazione stessa.

I fatti
Il principio è stato applicato dalla Corte di merito di Catania che ha respinto l'appello di un condomino contro la sentenza del tribunale che dichiarava inammissibile l'opposizione, proposta dallo stesso, al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti – ad istanza del condominio - ed avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali (sentenza 411/2020).

Tra i motivi di appello il condomino contestava di non aver mai ricevuto il verbale dell'assemblea condominiale nel quale era riportata la delibera di approvazione di spesa da cui erano scaturite le somme di sua competenza mai pagate.Per questa ragione riteneva viziata la delibera e, di conseguenza, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La Corte di merito ha respinto l'appello condividendo le motivazioni poste a fondamento del provvedimento del Tribunale che aveva ritenuto insussistente l'invalidità del verbale confermando il decreto ingiuntivo.

Le motivazioni della decisione
L'articolo 1137 codice civile dispone che l'impugnazione delle delibere contrarie alla legge o al regolamento sono affette da vizi di annullabilità impugnabili entro trenta giorni dalla data di assemblea, per i presenti e gli astenuti, e dalla data di comunicazione della deliberazione, cioè del verbale di assemblea, per gli assenti. L'invio del verbale «offre una prova presuntiva dei fatti» che afferma essersi in assemblea verificati e consente ai condomini assenti di poter conoscerne gli eventuali vizi da contestare.

Fin quando non viene inviato, e quindi ricevuto, non decorreranno mai i termini di cui all'articolo 1137 citato. Pertanto, l'omissione dell'invio del verbale non è requisito di validità o di efficacia della delibera presa, potendo incidere solamente sulla possibilità di proporre impugnazione.

In altri termini, chiarisce la Corte, la deliberazione non è illegittima perché non comunicata al condomino assente, ma quest'ultimo può impugnarlaentro trenta giorni dalla conoscenza della stessa e in assenza della prova della data di questa comunicazione non potrà dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare le delibere condominiali da parte dello stesso.

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