L'esperto rispondeCondominio

Il regolamento contrattuale può derogare al Codice civile

Quello invece assembleare non può intervenire in tal senso

di Gaia Martinenghi

La domanda

L’amministratore di condominio ha proposto la ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria dell’ascensore, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. La sentenza della Cassazione 5764/2023 prevede, però, che, «come tutti i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, anche quello di ripartizione delle spese di manutenzione e sostituzione degli ascensori può essere derogato, ma la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione deve essere contenuta o nel regolamento condominiale o in una deliberazione dell’assemblea che venga approvata all’unanimità, ovvero col consenso di tutti i condòmini». Il regolamento di condominio prevede espressamente che «le spese di straordinaria manutenzione dovranno essere sempre ripartite in millesimi di proprietà», prassi sempre seguita per tutte le spese straordinarie. La sentenza della Cassazione e il regolamento di condominio avvalorano la nostra richiesta di procedere alla ripartizione delle spese in oggetto sulla base dei millesimi di proprietà?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025

Il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione degli ascensori, previsto dall’articolo 1124 del Codice civile, può, per giurisprudenza costante, essere derogato (così come lo sono i criteri di cui agli articoli 1123 e 1125 del Codice civile). Questa deroga è valida solo se contenuta in un regolamento di condominio avente natura contrattuale oppure se stabilita...