La domanda

Un condominio è proprietario di una superficie all’aperto, lungo tutto il perimetro dell’edificio, che viene utilizzata, oltre che dai condòmini per accedere agli ingressi delle scale che portano agli appartamenti, anche da tutti coloro che devono entrare nei negozi, negli uffici e negli studi medici posti al piano terra. Ora si presenta la necessità di sostituire la pavimentazione e la relativa guaina impermeabilizzante di questa superficie, sotto la quale ci sono principalmente box auto e cantine. Io risulto solo possessore - e, quindi, non proprietario - di una cantina intestata alla società costruttrice, che me l’aveva a suo tempo concessa in uso con la promessa di un passaggio di proprietà mai avvenuto, in quanto la società è fallita. A questo punto, devo pagare le spese straordinarie citate, anche se non sono proprietario della cantina? Inoltre vorrei sapere come tali spese dovrebbero essere ripartite.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 16 marzo 2026

Nel caso descritto, la superficie esterna utilizzata dai condòmini per accedere agli ingressi delle scale degli appartamenti, nonché da terzi per raggiungere i negozi, gli uffici e gli studi medici ubicati al piano terra, dev’essere qualificata come bene comune condominiale, ex articolo 1117 del Codice civile. Ne consegue che, qualora sia necessario intervenire per...

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