Il trustee condomino a tutti gli effetti, va convocato in assemblea, avrà il diritto di voto ed il diritto di impugnare
Inoltra dovrà essere inserito nel registro dell'anagrafica condominiale e dovrà provvedere al pagamento degli oneri condominiali
Questo articolo prende spunto dall’ordinanza della Cassazione pubblicata in data 2 febbraio 2023, numero 3190 che si è pronunciata su tre motivi di censura in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, con riferimento all’istituto del «trust liquidatorio» enunciando il seguente principio di diritto: «allorché una unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un trust traslativo, l’amministratore condominiale, a norma degli articoli 1123 Codice civile e 63 disposizioni attuative Codice civile, può riscuotere «pro quota» i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente dal trustee, che è divenuto titolare della proprietà dell’immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo trustee venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del trust».
Definizione e costituzione
Il trust è un istituto giuridico di tradizione anglosassone con cui i beni del patrimonio di un soggetto, cioè del proprietario, vengono separati per perseguire specifici interessi (meritevoli di tutela secondo la legge italiana) a favore di determinati beneficiari oppure per raggiungere uno scopo determinato. I beni separati, e oggetto di trust, vengono gestiti da una persona (il trustee o da una società professionale trust company). Il trustee ha la proprietà legale del trust e ne è titolare dei relativi diritti, anche se i beni rimangono nel patrimonio del trust.
Il trust è costituito dal proprietario del bene che ne dispone (e che si definisce settlor) il quale effettua il conferimento/trasferimento di alcuni suoi beni destinandoli ad uno specifico scopo; nel nostro caso trattandosi di condominio l'atto di disposizione ha per oggetto unità immobiliari che fanno parte del condominio. Dal momento del conferimento/destinazione i beni entrano nella disponibilità giuridica del trustee, che ha il potere di amministrarli, gestirli e disporne, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le istruzioni ricevute dal disponente secondo i principi della legge che regola il trust.
È possibile che sia prevista la figura facoltativa del cosiddetto guardiano (protector) che ha alcuni poteri di controllo sul trustee che possono arrivare sino alla revoca dello stesso. Esiste anche l'ipotesi in cui il proprietario/disponente non trasferisce i beni ad un terzo gestore (trustee) ma si limita ad imporvi un vincolo di destinazione (specifico scopo). In questo modo, dunque, si crea un vincolo di destinazione predeterminato, uno scopo, e si tratta, in questa ipotesi del trust autodichiarato nel quale la persona del proprietario/disponente e trustee coincidono in quanto sono la stessa persona.
I beneficiari
Non sempre i beneficiari del trust sono identificati e per questa ragione si possono distinguere: i trust senza beneficiari individuati definiti anche «trust opachi» ed i trust con beneficiari individuati definiti «trust trasparenti» e poi ci sono quelli «misti» che sono la fusione delle due tipologie sopra indicate. Si segnala che il trust può essere liquidatorio o di scopo: il primo ha per oggetto la liquidazione del patrimonio del trust il cui ricavato serve per soddisfare i creditori del disponente/proprietario, il secondo di perseguire lo scopo volto dal proprietario/disponente purché il fine sia meritevole di tutela secondo la legge italiana (esempio: destinare le unità immobiliari a parte del condominio per le persone bisognose senza dimora).
In Italia non esiste normativa specifica del trust, però è considerato legittimo a partire dalla ratifica della Convenzione dell'Aja, entrata in vigore il 1° gennaio 1992 introdotta nel 2006 con la legge 364/2003. Di fatto però nessuna norma del diritto privato interno disciplina in maniera specifica il trust. Detto in parole più semplici, nonostante i numerosi disegni di legge l'ordinamento italiano riconosce il trust ma non lo regolamenta direttamente. Nel momento in cui si rende necessaria l'applicazione dell'istituto si ricorre alla disciplina di un paese straniero fra quelli ammessi dalla Convenzione dell'Aja. La scelta in tal senso viene effettuata dal proprietario/disponente.
La legge del 2016
Le considerazioni sopra indicate hanno trovato, a giudizio di chi scrive, definitiva conferma nella legge 112/2016 denominata «Dopo di Noi» la quale, entrata in vigore nel giugno 2016 ha, per la prima volta nella nostra legislazione, inteso tutelare i diritti dei disabili gravi. In merito alla durata, il trust avrà efficacia fintanto che la volontà del disponente non sarà realizzata o sarà divenuta irrealizzabile.L'aspetto fondamentale del trust e la natura giuridica: in assenza di una normativa specifica la giurisprudenza di merito e di legittimità (orientamento costante) hanno confermato che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, per quanto limitata o ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto (Cassazione 2043/2017).
Il ruolo dell'amministratore di condominio
Per facilitare il compito dell'amministratore di condominio quest'ultimo dovrà considerare il trustee come il condomino e quindi colui che è destinatario di tutte le attività e comunicazioni condominiali.
Il trustee dovrà essere convocato in assemblea, avrà il diritto di voto ed il diritto di impugnare, dovrà essere inserito nel registro dell'anagrafica condominiale e dovrà provvedere al pagamento degli oneri condominiali. Per quanto riguarda il recupero del credito condominiale l’amministratore del condominio ha diritto - ai sensi del combinato disposto degli articoli 1118 e 1123 Codice civile e 63, comma 1, disposizioni attuative Codice civile - di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino, e cioè di ciascuno dei titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari, restando esclusa un’azione diretta anche nei confronti dei titolari di diritti personali di godimento della singola unità immobiliare, tant’è che si afferma risolutivamente che «di fronte al condominio esistono solo i condòmini» (in tale senso Cassazione 27162/2018; Cassazione 2578/2009).
La giurisprudenza di merito, prima, e quella di legittimità, dopo, hanno chiarito che il ricorso per decreto ingiuntivo dovrà essere promosso solo nei confronti del trustee così come anche il successivo pignoramento immobiliare deve essere effettuato solo nei riguardi del (e trascritto contro il) trustee (Cassazione 2043/2017)