La domanda

La domanda
Si profila una stretta maggioranza a favore del superbonus, a cui un gruppo di condòmini è contrario. Sappiamo che, anche se dissenzienti, dovremo partecipare in base alle quote millesimali alle spese degli interventi (cappotto e caldaie). Se i favorevoli non vogliono procedere all’accollo delle nostre quote, può essere considerata legittima questa posizione? L’amministratore ci dice che tutto si stabilirà durante la riunione ma noi contrari vorremmo saperne di più. Ultima domanda: in cosa consiste per chi vota no la partecipazione alle spese in base ai millesimi? Previsti un totale di euro si fa la divisione tra tutti i condòmini, in base alle quote millesimali, come se fossimo tutti d’accordo?

A cura di Smart24Condominio

L’articolo 119, comma 9 bis, del decreto Rilancio, consente la fattispecie dell’accollo. Le condizioni richieste dalle norme sono quelle per cui i condòmini che ricevono la quota di quelli dissenzienti alle opere del superbonus prestino consenso all’operazione fiscale.

L’accollo delle spese ha un doppio effetto:

a) far pagare i lavori solamente ai condòmini favorevoli, i quali però saranno gli unici a beneficiare del Superbonus;

b) in caso di scorretta fruizione del superbonus (ad esempio, per via di irregolarità urbanistiche), ne risponderanno esclusivamente i condòmini che ne hanno beneficiato.

Resta escluso da ogni rischio chi non ha approvato i lavori e non ha partecipato all’esecuzione degli stessi. Considerando tutto questo, in assenza del ricorso alla fattispecie dell’accollo (per mancato consenso), la delibera adottata con una maggioranza «molto semplice» in tema di approvazione degli interventi di cui al superbonus sarà in grado di spiegare effetti nei confronti di tutti i condòmini, anche di quanti non hanno contribuito all’approvazione o si sono astenuti.

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