In caso di trasferimento, spetta al condòmino interessato informare l’amministratore
Se assente perché inadempiente all’obbligo, non avrà il diritto di impugnare le delibere approvate, che rimarranno valide
Il cambio di residenza da parte del condòmino deve essere comunicato all’amministratore per l’aggiornamento dell’anagrafe, come previsto dall’articolo 1130, comma 1, numero 6 Codice civile. In caso contrario, lo stesso non può lamentarsi di non ricevere la corrispondenza collegata alla convocazione dell’assemblea condominiale. All’inedito principio, in grado di contestualizzare gli effetti della riforma del 2013 sul tema oggetto d’esame, è arrivato il Tribunale di Palermo con la sentenza 4179/ 2022 .
I fatti di causa
Il caso da cui prende spunto la controversia è un’impugnazione di delibera assembleare a norma dell’articolo 1137 Codice civile, in cui l’attore lamentava di non essere stato convocato nei cinque giorni antecedenti previsti dall’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile. Le difese del condominio, a fronte dell’addotta azione tesa a invalidare l’efficacia del deliberato, hanno però replicato assumendo che il procedimento formale seguito dall’amministratore nella convocazione dell’assemblea è stato perfettamente rispettato, in quanto sono stati coinvolti tutti gli aventi diritto, compreso il citato partecipante al condominio. L’avviso di convocazione dell’assemblea – così come il verbale contenente le delibera oggetto di gravame - era stato, infatti, spedito regolarmente all’attore, presso la residenza da quest’ultimo comunicata nella scheda del registro anagrafe condominiale.
Il registro anagrafico condominiale
All’interno del registro vanno menzionate le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio e i dati catastali di ciascuna unità immobiliare. Secondo la norma «ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni», lasciando così intendere che l’iniziativa per l’aggiornamento del registro deve essere posta in essere da parte degli stessi condòmini.
Spetta al condomino comunicare il trasferimento
Ritornando, dunque, al merito della controversia, il giudice siciliano ha dichiarato decaduto dal diritto di impugnazione il condòmino, in quanto sarebbe dovuto essere suo specifico onere contattare l’amministratore per chiedere la variazione dei dati anagrafici riportati nel registro condominiale. In effetti, se l’amministratore ha l’obbligo della regolare tenuta e dell’aggiornamento costante del registro, il condòmino ha l’obbligo di comunicare all’amministratore il proprio eventuale trasferimento in altro e diverso domicilio (in merito è stato pure richiamato un precedente, facente capo al Tribunale di Catania, sentenza 2396/2020).
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di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice