Condominio

In condominio le norme sul vicinato vanno «contemperate»

il giudice dovrà accertare se la loro rigorosa osservanza non sia irragionevole data la situazione di un edificio comune

di Selene Pascasi

Le norme sui rapporti di vicinato si applicano per le singole unità immobiliari solo se compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei proprietari.

Se invocate in una causa tra condòmini, quindi, il giudice dovrà accertare se la loro rigorosa osservanza non sia irragionevole tenuto conto che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi della convivenza propria dei rapporti condominiali. Lo scrive il T ribunale di Taranto con sentenza n. 2077 del 17 settembre 2021.

La lite
Protagonista, è il proprietario di un appartamento con garage. L'uomo porta in causa la sorella, titolare di un alloggio al primo piano ammezzato sovrastante la sua rimessa per denunciare l'irregolarità dei lavori edili di abbassamento della volta del piano attuati, a suo avviso, senza il rispetto delle norme tecniche previste dalla legge. In particolare, lamenta problemi di staticità dell'immobile e pericolo per l'incolumità di cose e persone visto che le tubature di adduzione del metano erano posizionate a meno di un metro di distanza dal palazzo.
Chiede, perciò, che le si ordini di provvedere subito al consolidamento dei solai, rimuovere o allontanare le tubazioni e pagare tutte le spese legate all'avvio del processo, alla mediazione ed alla consulenza tecnica.

La difesa
La signora si difende: i lavori servivano a garantire staticità al solaio del piano ammezzato interessato da lesioni e infiltrazioni di acqua piovana ed erano stati effettuati nel rispetto delle regole. Anzi, avevano migliorato la statica dell'edificio.
L'osservanza delle distanze per il posizionamento dei tubi di conduttura del gas, invece, non era esigibile vista la specifica conformazione della struttura e delle varie proprietà. Il Tribunale boccia la pretesa. Intanto, premette, i lavori riguardavano elementi isolati e miglioravano le condizioni di sicurezza preesistenti e comunque il progetto ed il vaglio di sicurezza andavano riferiti alle sole parti interessate.

Rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, poi, non risultavano sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme. L'opera, tra l'altro, aveva rispettato le prescrizioni assente un significativo aumento della rigidezza del piano ed un aumento dei carichi verticali statici. Piuttosto, come aveva rilevato il consulente, era provata la preesistenza di importanti fenomeni infiltrativi a carico del vecchio solaio, dai quali erano derivate lesioni sulle murature portanti con riduzione della capacità di carico.

Ebbene, individuate origine e cause delle lesioni, ed appurata l'assenza di altri danni, l'intervento non poteva aver peggiorato le condizioni di sicurezza e staticità. Quanto, infine, alla porzione di muro interessato dal passaggio delle tubature del gas, esso reggeva il solaio ma al contempo era struttura perimetrale del garage. E, marca il giudice, a nulla rilevava la nascita o meno di un condominio tra i proprietari delle singole porzioni – con tanto di nomina di un amministratore, approvazione di un regolamento e determinazione delle quote millesimali – trattandosi di meri strumenti per la gestione degli interessi comuni e per l'osservanza degli obblighi connessi alla comunione.

Rapporto che nasce automaticamente, senza specifiche manifestazioni di volontà o altre esternazioni, nel momento in cui in un edificio coesistano parti di proprietà individuale e parti indispensabili per l'esistenza dell'edificio o stabilmente destinate all'uso comune da parte dei singoli, salvo titolo contrario non rinvenuto nella vicenda. Infine, nelle ipotesi in cui l'installazione di tubature avvenga sia sul muro comune che su quello esclusivo, il Tribunale ricorda che le norme sui rapporti di vicinato si applicano rispetto alle singole unità solo se compatibili con la struttura dell'edificio e la particolare natura dei diritti e facoltà dei proprietari.

Ecco che, se invocate in un giudizio tra condòmini, il giudice dovrà accertare se la loro rigorosa osservanza non sia irragionevole, fermo che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi per l'ordinato svolgersi della convivenza condominiale (Corte di cassazione n. 1989/2016). In sintesi, nei rapporti tra le proprietà dei fratelli, il rigoroso rispetto delle distanze legali era incompatibile con la struttura dell'edificio per via di più fattori: conformazione delle proprietà, assenza di parti esclusive della sorella su cui installare l'impianto, inevitabile coinvolgimento delle porzioni del fratello o comuni. Per tali motivi, esclusi anche eventuali rischi per la stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell'edificio, il Tribunale di Taranto rigetta la domanda.

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