Incentivi al fotovoltaico da corrispondere al condomino che realizza sul tetto pannelli senza l’ok assembleare
Non gli si può impedire di realizzarli a meno non sia provata la lesione alla staticità dello stabile o al decoro dello stesso
Tariffe incentivate alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici anche al condomino che li realizza senza alcuna autorizzazione del condominio. Lo ha confermato la pronuncia 15948/2022 del Tar di Roma depositata lo scorso 29 novembre.
I fatti di causa
A rivolgersi al Tribunale amministrativo della capitale il titolare di un immobile che aveva ottenuto dal Comune il via libera all'inizio dei lavori per intervento di attività edilizia libera, consistente nella costruzione di pannelli solari fotovoltaici e termici sul tetto del suo palazzo. Il proprietario aveva anche ottenuto poi dal Gestore dei servizi energetici – Gse Spa il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al Dm 5 maggio 2011. A seguito di una richiesta di verifica però queste ultime erano venute meno e il Gse aveva ritenuto trattarsi di una realizzazione abusiva da parte del ricorrente, in quanto il tetto dell'edificio non rientrava nella sua disponibilità secondo quanto previsto dal regolamento condominiale. Il Gestore pertanto aveva disposto la decadenza della tariffa incentivante assegnata.
Contro quest’ultimo provvedimento l’azione del condomino per eccesso di potere per contraddittorietà del provvedimento impugnato, errore in diritto e carenza di motivazione.Ricorso fondato secondo i giudici amministrativi.L'articolo 1122 bis Codice civile, aggiunto con legge 220/2012 e quindi entrato in vigore prima dell'adozione dei provvedimenti impugnati, consente espressamente ad ogni condomino di installare «impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell'interessato».
La prova dei danni alla stabilità o al decoro
Ogni condomino può installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale, purchè non siano pregiudicate la stabilità e/o il decoro architettonico dell'edificio.Sulla scorta di tale disposizione normativa quindi l'assemblea non può negare il permesso ad installare un impianto da fonte di energia rinnovabile a meno che l'intervento comporti modificazioni alle parti comuni. Solo nel caso in cui venga fornita la prova che la posa dei pannelli possa ledere il decoro architettonico dell'edificio oppure compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, l'assemblea può intervenire per paralizzare i lavori oppure ordinare lo smantellamento dell'impianto.
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