La domanda
La legge 392/1978, all’articolo 34, attribuisce, ai conduttori di immobili in locazione a uso alberghiero, una indennità per la perdita dell’avviamento pari 21 mensilità, al rilascio dell’immobile a fine locazione. All’articolo 40, la stessa legge prevede poi che il conduttore sia altresì titolare di un diritto di prelazione nel caso di nuova locazione. Si chiede se tali diritti siano tra loro alternativi e quindi se, alla riscossione dell’indennità per la perdita dell’avviamento, cessi ogni diritto di prelazione.
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 13 aprile 2026
L’indennità per perdita dell’avviamento commerciale, ex articolo 34 della legge 392/1978 (pari a 21 mensilità per le attività alberghiere), e il diritto di prelazione nella “nuova locazione” ex articolo 40 della legge citata, risultano istituti autonomi, con presupposti e finalità differenti. In sintesi, l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale...



