Inefficace l’apertura del conto corrente se l’amministratore non è autorizzato
L’assemblea deve dargli una delega. Qualora sul conto ci fosse un saldo negativo l’amministratore, anche non legittimato, ne risponde comunque in solido con il condominio
Il condominio conveniva innanzi al tribunale la banca presso la quale aveva un conto corrente affinché venisse dichiarata inefficace nei suoi confronti l'apertura di credito su questo conto sottoscritta, a suo nome, dall'amministratore del condominio.
Le ragioni del condominio
Precisava il condominio che l'amministratore non era legittimato all'apertura del credito perché non aveva avuto alcuna valida delega in tal senso dall'assemblea e che il modulo presentato in banca era falso e anche la firma del presidente era falsa tanto che questi aveva esposto querela per contestare la veridicità della sottoscrizione.
Chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata l’insussistenza del suo obbligo in favore dell'istituto delle somme a debito risultanti dalla chiusura del suddetto conto o comunque che venisse condannato l'amministratore a manlevare il condominio da qualunque somma fosse chiamato a rispondere nei confronti della banca.
Le ragioni della banca
Si costituiva in giudizio la banca chiedendo il rigetto della domanda e la condanna in via riconvenzionale del condominio e dell'amministratore in solido (quest'ultimo quale fideiussore per l'apertura del credito) al pagamento delle somme dovute a debito come saldo negativo del conto.
L'amministratore non si costituiva.Il tribunale preso atto della inesistenza di una valida delega all'amministratore per l'apertura del credito e della querela per falsità della sottoscrizione, accoglieva la domanda volta (Tribunale di Ravenna, sentenza n. 95/2020).
Le precedenti pronunce
La giurisprudenza di merito ha spesso evidenziato che <<nel caso in cui un amministratore condominiale, servendosi di un falso verbale, abbia ottenuto, per scopi propri, l'apertura di credito da una banca a favore del condominio, non si configura il reato di appropriazione indebita, ma solo il reato di truffa in quanto difetta in senso proprio l'elemento dell'impossessamento>> (Tribunale Firenze, Sez. penale, Sentenza n. 3634/2007).
Il fido bancario, ottenuto con verbali falsi prodotti dall'amministratore di condominio, non legittima la banca ad ottenere la restituzione del capitale dal condominio per cui <<in caso di contratto stipulato da “falso procuratore”, nessun effetto è destinato a prodursi nella sfera giuridica del falso rappresentato in mancanza della sua ratifica …>> (Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 2441/2017).
La decisione
Nella fattispecie in esame, in particolare, il tribunale riscontrava che il saldo negativo del conto corrente del condominio era già sussistente prima dell'apertura di credito e non causato da quest'ultimo.
Per tale motivo, pur dichiarando inefficace l'apertura di credito nei confronti del condominio, lo ha condannato, in solido con l'amministratore, al pagamento del saldo negativo a debito esistente al momento della chiusura del conto.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo