Infiltrazioni e responsabilità del condominio: va provato il nesso causale tra cosa in custodia e danno
Il condomino che denuncia è tenuto a fornire prove tangibili dei fatti che stanno alla base della domanda
L'importanza del rispetto del rigoroso onere probatorio, posto a fondamento del nostro sistema processual- civilistico, viene richiamata nuovamente dal Tribunale di Roma, con la sentenza 12390/2022 , in materia di danni da infiltrazioni.
I fatti di causa
Nel caso trattato dal Tribunale laziale, una condomina agiva in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità del condominio convenuto nella determinazione dei danni lamentati negli immobili di sua proprietà (appartamento, cantina e box auto), asseritamente imputabili alle infiltrazioni provenienti da parti comuni dell'edificio. La controversia, dunque, aveva a oggetto danni da infiltrazioni. Veniva in rilievo, pertanto, l'ipotesi di responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia atteso che il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex articolo 2051 del Codice civile dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condòmini (vedi Cassazione civile, Sesta sezione, 7044/2020).
Necessario dimostrare materialmente i fatti denunciati
La norma richiamata (articolo 2051 del Codice civile) non esonera, tuttavia, l'obbligo di provare i fatti posti a fondamento della domanda.Occorre, infatti, ricordare che secondo quanto prescritto dall'articolo 2697 del Codice civile, «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda». Se è vero, infatti, che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'articolo 2051 del Codice civile ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (vedi Cassazione civile, Sesta sezione, 30775/2017), è tuttavia vero che all'attore è «sempre richiesta la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno lamentato». Si assiste, quindi, ad un’inversione dell'onere della prova tuttavia condizionata alla dimostrazione del predetto nesso causale, il cui onere grava sempre sull'attore, in forza del richiamato articolo 2697 del Codice civile.
Domanda respinta per assenza di prove
Ebbene, nel caso di specie, l'attrice non solo non aveva provato, ma non aveva nemmeno debitamente allegato la sussistenza di un nesso di causalità tra le parti condominiali e i danni lamentati, essendosi limitata ad affermare, del tutto genericamente, che le infiltrazioni d'acqua presenti nell'appartamento, nella cantina e nel box auto sarebbero provenienti da parti condominiali (muri perimetrali, coperture e lastrici), senza tuttavia specificare nulla in merito alla conformazione di quei luoghi. Da un punto di vista documentale, l'attore non aveva prodotto in giudizio alcun documento ricognitivo e descrittivo che sia stato formato in contraddittorio con il condominio. Né era stata versata in atti alcuna relazione tecnica di parte.
A ciò si aggiunga che la stessa attrice dava atto di aver commissionato a un'impresa specializzata l'esecuzione di lavori all'interno della sua proprietà, senza specificare quali fossero già stati eseguiti per comprendere come la modificazione dello stato dei luoghi commissionata dall'attrice precludesse ogni accertamento tecnico peritale (peraltro nemmeno richiesto da parte attrice) in merito alla sussistenza, alle cause e all'entità della situazione di fatto prospettata. La condomina aveva solo allegato dei preventivi, indicanti opere e stime di costi, non in grado di provare né, in generale, la necessità dei lavori a cui si riferivano né tanto meno le cause che abbiano eventualmente reso necessario, in tutto o in parte, i lavori medesimi. Per tali motivi, in assenza di prova, la domanda veniva rigettata.