Condominio

L'accertamento del danno redatto dell'assicurazione del condominio non costituisce prova

E’ tenuto a dimostrare il nesso causale chi chiede il risarcimento dei danni

di Eugenia Parisi

L'immobile di proprietà di una società che a sua volta aveva locato l'unità ad altro soggetto, veniva trovato parzialmente allagato, ancora con copiosi rovesci d'acqua provenienti dal soffitto e dal controsoffitto, in corrispondenza della colonna dello scarico delle acque nere, con percolatura sulle pareti, distacco di porzioni di intonaco ed il pavimento flottante di quattro stanze coperto d'acqua. Tale sversamento aveva interessato sia l'impianto di condizionamento, sia gli access-point wi-fi posti tra il soffitto e il controsoffitto, sia ancora gli impianti elettrici, di fonia e di trasmissione dati, ubicati sotto il pavimento flottante.

I danni
Nell'immediatezza del fatto, l'amministratore aveva prontamente chiamato l'autospurgo, il cui intervento, attraverso la disostruzione della colonna di scarico, aveva evitato che i danni fossero ancora maggiori. In conseguenza del sinistro, erano stati documentati una serie di danni all'affittuaria dell'immobile, quali l'inservibilità di computer e monitor, di vario materiale tecnico elettronico, di scrivanie e sedie, oltre che il deperimento di giornali e riviste tecniche.

Inoltre, vi era stata l'inevitabile interruzione dell'attività lavorativa per sette giorni, ossia il tempo necessario per rimuovere il pavimento flottante ed i controsoffitti e procedere a bonificare e revisionare gli impianti. La locatrice chiedeva quindi in via stragiudiziale il ristoro del danno cui rispondeva l'assicurazione dello stabile, proponendo una liquidazione del danno, però rifiutata in quanto non ritenuta congrua; la danneggiata chiamava, quindi, in giudizio il condominio, chiedendone l'accertamento della responsabilità ex articolo 2051 Codice civile per l'evento dannoso e, conseguentemente, la condanna al risarcimento del danno, anche in qualità di cessionaria del credito della società conduttrice.

Le pronunce di merito
Il primo giudice respingeva la domanda non ritenendo raggiunta la prova della provenienza del danno dal condominio e la pronuncia veniva impugnata perchè sarebbe stato negato valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio e, conseguentemente, non sarebbe stata ritenuta provata la responsabilità del condominio; a dirimere la questione è stata chiamata la Corte d'appello di Milano, con sentenza 1986/2020.

Le presunzioni semplici
Secondo l'appellante la prova del danno patito avrebbe potuto essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, stante l'impossibilità di fornire la prova diretta dell'evento, considerato l'intervento tempestivo dell'autospurgo, che aveva eliminato l'ostruzione dello scarico delle acque nere e quindi il primo giudice avrebbe errato nel negare valenza indiziaria agli elementi acquisiti in corso di causa, in quanto questi, considerati nel loro insieme, dovevano ritenersi idonei a fornire la prova del danno.

Sul punto, però, giova ribadire che il regime di responsabilità ex articolo 2051 Codice civile, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (da ultimo si è espressa in tal senso la Cassazione con sentenza 858/2020).

La prova del nesso causale
Del resto, per provare il nesso di causalità, la danneggiata aveva prodotto l'atto di accertamento del danno della compagnia assicuratrice; quest'ultima, tuttavia, non costituisce riconoscimento di debito in favore del condominio, né fornisce indicazioni di sorta utili ad affermare l'esistenza del nesso di causalità, lasciando così intatto l'onere della prova a carico del soggetto che agisce per il risarcimento del danno.

Ed infatti l'atto di accertamento di danno prodotto e neppure sottoscritto dall'amministratore del condominio assicurato si limitava a prospettare una quantificazione del danno, in termini di proposta all'assicurato condominio che non accettava, senza però formulare alcuna indicazione specifica in ordine al nesso causale.

La prova testimoniale
L'appellante sosteneva poi che la responsabilità del condominio si sarebbe potuta ricavare dall'insieme delle dichiarazioni rese dai testi interrogati. Di fatto, però, la presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, ex articolo 1117, numero 3, Codice civile, non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari (Cassazione 27248/18).

Nella fattispecie, dall'esame delle testimonianze emergeva che i testi – tutti dipendenti della società conduttrice dell'immobile – non avevano fornito indicazioni adeguate, precise e circostanziate sull'origine della perdita d'acqua, che quindi ben poteva interessare la porzione di colonna di scarico di proprietà esclusiva di singoli condomini.

La soluzione
Del resto, al fine di raggiungere la prova dell'evento e della sua causa, parte appellante avrebbe potuto produrre la scheda tecnica – certamente stilata dagli operatori dell'autospurgo – o chiedere, quantomeno, che questi ultimi venissero sentiti come testimoni per descrivere l'intervento espletato e quindi indicare la causa del danno: in tal modo sarebbe stato possibile ricostruire le dinamiche dell'evento dannoso attraverso prove documentali e testimonianze specifiche, soddisfacendo così l'onere della prova circa la riferibilità del danno al condominio.

Inoltre, per una corretta valutazione economica dei beni danneggiati, si sarebbe potuto richiedere lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio o procedere con un accertamento tecnico preventivo. Per tali motivi, la Corte d'appello ha totalmente condiviso le conclusioni della sentenza di primo grado circa il mancato raggiungimento della prova del nesso di causalità, motivo per cui il condominio non è stato ritenuto responsabile del danno ai sensi dell' articolo 2051 Codice civile.

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