L’amministratore dimissionario può proporre lavori di manutenzione straordinaria?
L’Amministratore di condominio, dimissionario dal mese di luglio, ha convocato e tenuto un’Assemblea nel corso di dicembre con il seguente punto all’odg: «Superbonus 110% - Conferimento incarico al tecnico per l’espletamento della pratica, per gli interventi a farsi mediante cessione del credito, derivante dalle detrazioni, pari al 110% del totale dell’importo. Discussione e delibere consequenziali». Nel verbale è riportata la delibera dell’Assemblea che, con formula molto generica decide di «dare incarico al tecnico per la redazione di tutta la fase progettuale, ai fini dell’accesso al superbonus 110%». Chiedo: può un amministratore dimissionario convocare assemblee e mettere ai voti una decisione chiaramente di straordinaria amministrazione? È legittima la decisione dell’assemblea che conferisce un incarico del tutto generico, senza specificarne né i contenuti né ogni altra condizione? Gli incarichi relativi alle attività del superbonus, non dovrebbero avere forma scritta ed essere sottocritti, per il condominio, dall’amministratore in quanto legale rappresentante?
L'Ufficio dell'amministratore è inquadrabile nel mandato con rappresentanza e la sua carica rimane in essere fino a quando non sia sostituito materialmente da un altro soggetto. Le dimissioni presentate ai condòmini non hanno rilievo se non sono ratificate dall'assemblea dei condòmini e se la stessa non provveda alla nomina di un nuovo amministratore. Parte della dottrina e della giurisprudenza qualifica tale periodo operativo in termini di “prorogatio imperii”. Il potere di convocazione dell'assemblea dei condòmini è rimesso all'amministratore e si mantiene, in ogni caso, presente anche nel caso in cui abbia rassegnato le proprie dimissioni. Quanto al tenore della delibera, seppure genericamente determinata, in tema di conferimento dell'incarico ad un tecnico per la redazione dello studio di prefattibilità, si ritiene che l'amministratore pro tempore non possa omettere di darne esecuzione, visto il dovere di cui all'articolo 1130 Codice civile (dare seguito alle delibere).
Quanto alla sottoscrizione del verbale per l'incarico sullo studio di fattibilità si ritiene che non occorra la firma del verbale da parte degli astanti, essendo, se del caso, sufficiente quella che, in genere, viene apposta in calce dal presidente e dal segretario (sottoscrizioni, queste ultime, tra l'altro, da intendersi come necessarie per i verbali redatti in videoconferenza a norma dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile). Infine, per completezza argomentativa, rispetto ai poteri assembleari in tema di superbonus, va richiamato l'articolo 9 bis del decreto rilancio, laddove prevede che: Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
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