L'esperto rispondeCondominio

L’amministratore non può «liquidarsi» il compenso

Se antepone i propri interessi a quelli della compagine dei creditori potrebbe incorrere in responsabilità contrattuale nei confronti della collettività condominiale

di Augusto Cirla

La domanda

Un nuovo amministratore viene nominato con delibera assembleare, nella quale si approva (per adesione) un contratto d’incarico da lui stesso redatto, contenente un dettagliato elenco dei suoi compensi per diversi tipi di attività, ordinarie e straordinarie. In successive assemblee si approvano anche compensi per ulteriori attività straordinarie. Durante l’esercizio annuale, senza aver ancora presentato un primo rendiconto e senza avere altrimenti informato i condòmini, l’amministratore provvede a liquidarsi, dal conto corrente condominiale, una parte dei suoi compensi per le attività (ordinarie e straordinarie) presumibilmente da lui considerate pienamente svolte fino a quel momento. Si precisa che né il regolamento condominiale contrattuale né il contratto di nomina prevedono, esplicitamente o implicitamente, queste anticipazioni. Questo tipo di prelievi è legittimo? Se non lo fosse, quali sono le norme o regole tecniche violate e le sanzioni in cui potrebbe incorrere l’amministratore, in base alla più accreditata giurisprudenza?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025

In applicazione del richiamo effettuato dal penultimo comma dell’articolo 1129 del Codice civile alle norme sul mandato, l’amministratore è tenuto a eseguire il proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (articolo 1710 del Codice civile). Ciò premesso, tutti i fornitori del condominio hanno uguale diritto di essere pagati per i loro servizi, compreso...