L’amministratore può essere interpellato anche nelle controversie che riguardano il condominio parziale
Si tratta, infatti, dell’unico soggetto provvisto di rappresentanza processuale su azioni relative alle parti comuni del palazzo
L’amministratore può essere chiamato in causa anche nelle liti che riguardano cose, impianti o servizi appartenenti, per legge o per titolo, solo ad alcuni dei proprietari dei piani o degli appartamenti siti nell’edificio (condominio parziale). Egli, infatti, è l’unico soggetto munito di rappresentanza processuale su ogni azione concernente le parti comuni dello stabile fatta salva, eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza verso i soli condòmini interessati. Lo puntualizza il Tribunale di Novara con la sentenza 459/ 2022 .
I fatti di causa
A citare l’amministratore e il legale rappresentate temporaneo di un condominio è una donna che aveva acquistato un appartamento per abitarlo assieme alla madre anziana e con difficoltà di deambulazione. A convincerla a concludere l’affare era stato proprio il fatto che fosse in corso di realizzazione un impianto di risalita da parte dei proprietari di alcune unità. Ma, senza valida motivazione, si era vista negare la possibilità di divenirne comproprietaria e, dunque, di adoperarlo. Circostanza che le aveva procurato sia danni morali, visto l’impedimento a vivere in quella casa con la madre, che patrimoniali. In effetti, non solo l’immobile si era deprezzato ma era stata costretta a locarlo a canone ridotto per l’assenza di un’utilità come l’ascensore. Danni di cui chiede il ristoro. Il condominio, in via preliminare, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva: l’alloggio della signora era sito nell’adiacente, autonomo e distinto condominio. In ogni caso, l’aveva acquistato all’asta già privo di ascensore.
Il ruolo dell’amministratore
Il Tribunale concorda e boccia la richiesta risarcitoria della donna ma respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dal condominio. Secondo la costante giurisprudenza, nelle liti attinenti a cose, impianti o servizi appartenenti, per legge o titolo, solo ad alcuni dei proprietari dei piani o degli appartamenti siti nell’edificio (condominio parziale), non c’è difetto di legittimazione passiva dell’amministratore dell’intero condominio. Ciò chiarito, la domanda era comunque infondata.
La comproprietà può estendersi solo ai condòmini dello stesso stabile
La signora, rileva il giudice, aveva rivendicato il diritto di partecipare all’uso dell’ascensore realizzato da alcuni condòmini invocando l’articolo 1121 del Codice civile. Norma, questa, che riconosce ai condòmini che non abbiano partecipato alla realizzazione di opere gravose o voluttuarie e suscettibili di utilizzo separato da parte di alcuni il diritto potestativo di partecipare in un secondo momento ai vantaggi derivanti dalle innovazioni realizzate.
Tuttavia quel diritto, si legge in sentenza, è riconosciuto espressamente ai soli condòmini o ai loro eredi o aventi causa nei confronti degli altri condòmini che hanno realizzato l’opera. Nella vicenda, però, la donna, essendo condomina dello stabile adiacente, non poteva avanzare alcun diritto potestativo nei confronti dei partecipanti del condominio convenuto che avevano realizzato a loro spese l’ascensore. Osservazioni che non potevano non indurre il Tribunale di Novara a respingere la domanda risarcitoria.
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