Condominio

L’amministratore può sempre difendere il condominio in giudizio

Non è necessaria una pronuncia dell’assemblea che lo autorizzi quando è chiamato a difendere delibere assembleari

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di Giulio Benedetti

La Corte di Cassazione (sentenza 8774/2020) afferma che l'amministratore condominiale può sempre resistere in giudizio per difendere una delibera,anche senza una autorizzazione dell'assemblea.

Il caso
L'assemblea ratificava una domanda di sanatoria edilizia dei lavori eseguiti sul tetto condominiale. Un condòmino impugnava, ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile, la delibera sostenendo la sua invalidità poiché era stata approvata con il voto favorevole di quattro condòmini che versavano in una situazione di conflitto di interessi. Il Tribunale respingeva la domanda in quanto riteneva insussistente il conflitto. Il condòmino ricorreva in appello e nel giudizio si costituiva l'amministratore per sostenere la validità della delibera. La Corte di Appello confermava la sentenza.

Il giudizio in Cassazione
Il condòmino ricorreva in Cassazione sostenendo l'illegittimità della sentenza di appello poiché l'amministratore non era legittimato al giudizio in mancanza di una delibera autorizzativa dell'assemblea. Per il resistente l'articolo 1130 Codice civile non contempla la facoltà di resistere in una causa promossa per annullare delibera.

Inoltre l'articolo 1131 Codice civile prevede che , qualora la citazione abbia un contenuto delle sue attribuzioni , l'amministratore deve darne comunicazione all'assemblea: in tal caso l'artic olo 1136 Codice civile stabilisce che le delibere per promuovere o resistere in una causa devono essere assunte con la maggioranza rafforzata. Inoltre il condòmino insisteva nel sostenere il vizio della delibera assembleare per conflitto di interessi.

I principi di diritto
La Corte di Cassazione respingeva il ricorso affermando due principi di diritto.
E' principio consolidato che l'amministratore è legittimato ad agire e resistere senza alcuna autorizzazione nei limiti stabiliti dall'articolo 1130 Codice civile . Non esiste nessuna limitazione (Cassazione 21841/2020) alla legittimazione passiva per qualsiasi azione , anche reale, promossa contro il condominio da terzi o da un condòmino in ordine alle parti comuni dell'edificio.

L'amministratore è legittimato processualmente (sia in forma attiva che passiva), senza la necessità di una delibera preventiva di autorizzazione assunta con le maggioranze dell'articolo 1130 Codice civile, per ottenere che un condòmino non adibisca la propria unità immobiliare ad un'attività vietata dal regolamento condominiale. La Cassazione (sentenza 1451/2014) conferma questo indirizzo, poiché l'esecuzione e la difesa delle delibere assembleari rientra tra le attribuzioni proprie dell'amministratore il quale necessita della stessa solo nelle controversie che può promuovere autonomamente ai sensi dell'articolo 1131 , comma primo , Codice civile.

Per quanto riguarda il denunciato vizio di conflitto di interessi della delibera la Corte di Cassazione sostiene che lo stesso ricorre qualora il ricorrente dimostri in concreto l'esistenza di una divergenza tra le ragioni personali di determinati singoli condòmini , il cui voto è stato necessario per raggiungere la maggioranza, e un contrario interesse istituzionale del condominio (Cassazione 10754/2011). L’ indagine è riservata al giudice di merito e non a quello di legittimità.

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