Condominio

L’amministratore revocato perché inadempiente perde il diritto al compenso

Credito dell’amministratore ad anticipazioni ma anche al compenso deve risultare dal rendiconto approvato dall’assemblea

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di Agostino Sola

Il Tribunale di Roma fa il punto in tema di compensi ed anticipazioni dell'amministratore revocato: le due azioni esperibili possono essere proposte in distinti giudizi senza censura di improcedibilità ma se l'amministratore è stato revocato perché inadempiente non matura il diritto al compenso ha stabilito il Tribunale di Roma con sentenza 17139 del 3 novembre 2021.

La pronuncia
Il precedente amministratore di un condominio agiva in giudizio per ottenere la condanna dello stesso al pagamento della somma dovuta a titolo di compensi per l'attività da lui espletata, con espressa riserva di agire per conseguire il rimborso delle anticipazioni effettuate a vantaggio del condominio.In primo grado la domanda veniva ritenuta improcedibile per violazione del divieto di parcellizzazione atteso che l'amministratore avrebbe dovuto proporre nel medesimo giudizio tanto la domanda relativa al pagamento del compenso quanto quella relativa al rimborso delle anticipazioni.

In appello, la domanda viene ritenuta procedibile ma, entrando nel merito, infondata non essendovi stata dimostrazione dell'adempimento della prestazione da parte dell'amministratore revocato per gravi negligenze.

Compensi ed anticipazioni: sì alla parcellizzazione del credito
La sentenza in commento offre interessanti spunti pratici da seguire in caso di revoca assembleare dell'amministratore di condominio.In primo luogo, il Tribunale di Roma chiarisce che la parcellizzazione dei crediti è ammissibile poiché la domanda relativa al pagamento del compenso e quella relativa al rimborso delle anticipazioni, benché relative ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, non sono fondate sullo stesso fatto costitutivo. Rileva infatti che la pretesa relativa al compenso professionale è fondata sull'adempimento del mandato gestorio, mentre quella relativa al rimborso delle anticipazioni è fondata sul presupposto che l'amministratore abbia pagato con denaro proprio debiti del condominio, in relazione a spese gestionali approvate o ratificate dall'assemblea; si tratta di diversi crediti, che nascono nell'ambito di un unico rapporto di durata, ma che hanno diversi presupposti di fatto e diversa motivazione.

Da un lato e com’è noto, in materia di condominio, sulla base della disposizione dell’articolo 1130 Codice civile, il credito dell’amministratore anche al compenso, al pari di ogni posta passiva, deve risultare dal rendiconto approvato dall’assemblea.Dall’altro, com’è del pari noto, in tema di condominio negli edifici, poiché il credito per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex articolo 1720 Codice civile, sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condòmini, l’amministratore deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condòmini (e quindi il condominio) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto l’obbligo di tenere indenne l’amministratore da ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.

Non c'è diritto al compenso se l'amministratore è revocato
Nella sentenza in commento, si discuteva del diritto al compenso dell'amministratore revocato. Nel caso di specie, la revoca era avvenuta in sede assembleare e non c'era stato bisogno di agire ex articolo 1129 Codice civile (azione di revoca dell'amministratore in caso di gravi irregolarità nella gestione).La sentenza in commento chiarisce che, in caso di revoca dell'amministratore per negligenze ed irregolarità nella gestione, questi non matura alcun diritto al compenso se non dimostra di aver adempiuto correttamente le attività gestionali connesse all'incarico. Nel caso di specie, infatti, l'amministratore veniva revocato per gravi motivi, attinenti alla «negligenza nel suo operato» poiché, nonostante alcuni condòmini avessero sollecitato la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo (anche relativo alla gestione riscaldamento) e della situazione contabile patrimoniale, l'amministratore non aveva convocato alcuna assemblea che, anzi, veniva autoconvocata dai condòmini (ex articolo 66 disposizioni attuative Codice civile) per deliberare la revoca dall'incarico conferito.

La mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio oltre il termine di 180 giorni per la presentazione del conto, fissato dall'articolo 1130 numero 10 Codice civile, unitamente all'omessa allegazione degli elaborati contabili, dai quali desumere lo svolgimento di una serie di attività connesse all'incarico, quantomeno di tenuta e conservazione dei documenti contabili, ha convinto il Tribunale della fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dal condominio e, per l'effetto, si accertava che l'amministratore revocato non aveva diritto al compenso.Per sfuggire alla contestazione di inadempimento avanzata ex articolo 1460 Codice civile dal condominio, l'amministratore avrebbe dovuto dimostrare che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di compenso, egli abbia effettivamente espletato le attività gestionali connesse all'incarico.

Conclusioni
Senza tale dimostrazione, dunque, l'amministratore revocato non matura alcun diritto al compenso: l'inadempimento del mandato, infatti, legittima il mandante a negare il corrispettivo pattuito. L'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 Codice civile, sollevata dal condominio, rappresenta uno strumento di autotutela nei confronti dell’altrui inadempimento, da attivarsi anche in via stragiudiziale, ed è costituito dal potere di sospendere l’erogazione della propria prestazione. La ratio della norma è da rinvenirsi nella esigenza di prevenire una situazione di squilibrio economico a danno di una parte a causa dell’inadempimento dell’altra, per cui il presupposto di operatività dell’eccezione è che sussista un nesso di corrispettività e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta e quella di cui sia stato rifiutato l’adempimento.

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