L’amministratore revocato può legittimamente bonificarsi il compenso straordinario non percepito
Si trova infatti in regime di proroga dei poteri prima del passaggio di consegne e le somme che gli spettano devono essergli liquidate
L'amministratore revocato può prima del passaggio delle consegne bonificarsi le somme di danaro a titolo di compenso straordinario non percepito, ricorrendo all'istituto della prorogatio imperii, la proroga dei poteri in pratica. Lo dice il Tribunale di Palermo con sentenza del 30 maggio 2022.
I fatti di causa
Il caso da cui si origina la controversia è una azione di responsabilità professionale svolta da parte di un condominio siciliano al proprio ex amministratore, il quale, dopo aver subito la revoca del mandato e prima di disporre il passaggio delle consegne con il professionista subentrante, disponeva dal conto corrente condominiale un bonifico in proprio favore, a titolo di compenso per l'attività di manutenzione straordinaria posta in essere in favore della compagine allorquando rivestiva la carica.
Il giudice siciliano, per scomporre la vicenda dal punto di vista giuridico, ricorre all'istituto della prorogatio imperi, vale a dire l'estensione del mandato a quel periodo temporale di confine tra l a conclusione formale e la trasmissione materiale del compendio documentale al proprio successore nel mandato. L'istituto in disamina viene ritenuto applicabile anche nel caso cui il condominio rimanga privato dell’opera dell’amministratore e, pertanto, non solo nei casi di scadenza del termine di cui all’articolo 1129 secondo comma Codice civile o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina (Cassazione numero 18670 del 2012 e numero 14930 del 2013).
No ulteriori compensi a fine mandato?
A tal fine, viene richiamata la portata dell'articolo 1129, comma, laddove stabilisce che «alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condòmini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi». L'amministratore, dunque – così continua il provvedimento- può svolgere le operazioni ordinarie e il disbrigo degli affari correnti non procrastinabili poiché pregiudizievoli per il condominio, nell’attesa del passaggio di consegne al suo successore.La conclusione che viene, pertanto, ricavata consta della necessaria differenza tra il momento della revoca assembleare e il momento del passaggio delle consegne.
Conclusioni
Nel qual caso, in tema di riparto dell’onere della prova, in ipotesi di recupero di somme anticipate dall’amministratore nell’interesse del condominio, il credito dell’amministratore di condominio ex articolo 1720 Codice civile si fonda sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condòmini; e, in quanto tale, spetta al condominio l'onere di provare di avere adempiuto all’obbligo di pagamento (Cassazione con la sentenza 5611 del 2019).Il Condominio, invece, nella fattispecie trattata, non aveva sostenuto né provato di avere pagato il compenso all'ex amministratore, ma aveva soltanto eccepito la legittimità dei bonifici effettuati dopo la delibera di revoca, che, in quanto tale, è stata ritenuta “circostanza” superata e priva di pregio giuridico, proprio in ragione del ricorso all'istituto della prorogatio imperi.