In materia condominiale, l’amministratore che, agendo in maniera autonoma, senza il necessario preventivo assenso assembleare, assuma iniziative in materie funzionalmente sottratte alla propria competenza, in quanto eccendenti l’ordinaria amministrazione e non ricomprese nell’ambito delle sue attribuzioni specifiche, elencate negli articoli 1129 e 1130 del Codice civile, cagionando un pregiudizio al condominio/mandante, è tenuto al conseguente risarcimento dei danni patrimoniali da quest’ultimo subiti...
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